Lo scopo principale, in ossequio al principio della trasparenza, consiste nell’evidenziare la reale situazione dell’Ente prima delle elezioni amministrative, non solo sotto il profilo dei risultati raggiunti nell’arco del mandato amministrativo (ciò che di norma viene doviziosamente pubblicizzato), ma anche e soprattutto per quanto concerne la situazione patrimoniale che l’Amministrazione uscente lascia alla nuova Amministrazione dell’Ente.
Il D.P.C.M. 26 aprile 2013 (GU n. 124 del 29.5.2013) ha definito gli schemi tipo suddividendoli per i Comuni con più di 5.000 abitanti e quelli con meno di 5.000 abitanti.
a) L’ITER DI APPROVAZIONE
La relazione di fine mandato:
– è redatta dal Responsabile del servizio finanziario ex art. 153 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 o dal segretario generale;
– è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato;
– è certificata dall’Organo di revisione dell’ente locale, entro e non oltre 15 giorni dopo la sottoscrizione;
– è trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
– la relazione deve essere trasmessa (entro dieci giorni dalla sottoscrizione) anche alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti (comma 3-bis dell’art. 4 del D.Lgs. 149/11, inserito dall’ art. 1-bis, comma 2, lett. c), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213).
– è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
– l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 6/9/11 n. 149, disciplina anche il caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.
b) I CONTENUTI
Con riguardo ai contenuti, la relazione di fine mandato evidenzia:
– la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato dell’Amministrazione dell’Ente;
– il sistema e gli esiti dei controlli interni;
– gli eventuali rilievi della Corte dei conti;
– le azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
– la situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’art. 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
– le azioni intraprese per contenere la spesa e lo stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
– la quantificazione della misura dell’indebitamento.
c) LE SANZIONI
In caso di mancato adempimento sono previste delle sanzioni:
– riduzione del 50% degli emolumenti al responsabile del servizio finanziario (o segretario) per tre mensilità;
– riduzione del 50% dell’indennità di mandato del Sindaco per tre mensilità.
d) LA RESPONSABILITA’
La relazione di fine mandato risulta essere particolarmente delicata sotto il profilo della responsabilità del Ragioniere che deve redigerla e firmarla, così come del Sindaco o del Presidente della Provincia.
E’ inoltre molto responsabilizzante per l’Organo di revisione che deve procedere alla certificazione.
La relazione di fine mandato, non deve essere confusa con il notiziario o opuscolo che usualmente l’Amministrazione dell’Ente invia alla cittadinanza prima della scadenza del mandato amministrativo. Infatti la relazione di fine mandato è un adempimento prettamente istituzionale e va inserito ed interpretato nell’ambito dello svolgimento di controlli interni e, in questo caso anche esterni, visto che è coinvolta anche la Corte dei Conti.
Sul punto, e precisamente sull’eventuale responsabilità nel caso di un uso distorto derivante dall’anticipo artificioso dei tempi, si veda la sent. 217/2012, Corte dei Conti, sez. Giur. Toscana.
E’ considerato un grave inadempimento non inserire nella relazione di fine mandato i rilievi effettuati dalla Corte dei Conti. Vedasi Corte dei conti del Lazio, delib. n.95/2021.
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