La ricognizione della situazione debitoria
L’ente locale alla richiesta di esprimere le motivazioni di alcuni debiti fuori bilancio datati e non ancora riconosciuti in Consiglio comunale, precisa di aver proceduto in modo sistematico alla richiesta da parte dei Settori dell’ente se esistessero o meno debiti fuori bilancio, in ogni caso, per quanto riguarda i debiti emersi, anche se datati, gli stessi sono da considerare motivati a fronte di necessità urgenti ed indifferibili al fine di non privare i cittadini dei servizi dell’ente, tanto che il responsabile del Settore formulerà singole proposte per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e per la conseguente liquidazione.
Secondo il Collegio contabile la presenza di debiti fuori bilancio risalenti nel tempo è indice di una non corretta ricognizione della situazione debitoria. Precisa, inoltre, come l’emersione di debiti fuori bilancio costituiscono un fenomeno patologico che pregiudica gli equilibri di bilancio e la governabilità dei conti. L’insorgenza di tali partite debitorie è infatti sintomatica della violazione di principi contabili basilari, tra cui quello che impone di deliberare il bilancio in equilibrio in sede di programmazione e, conseguentemente, preclude, nel corso della gestione, di sostenere spese in mancanza di copertura finanziaria sui pertinenti capitoli di bilancio. Ne discende infatti che, dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio, consentito nelle forme previste dall’art. 194 del TUEL, può derivare una alterazione degli equilibri di bilancio in quanto le reali esigenze di spesa dell’Amministrazione si appalesano superiori rispetto alle risorse finanziarie stanziate, con la conseguente necessità di dover reperire ulteriori mezzi di copertura. Giova ricordare infine che i responsabili dei servizi hanno l’obbligo di effettuare periodiche ricognizioni, ai sensi dell’art. 193 TUEL, ai fini di un monitoraggio costante della situazione gestionale, volto alla tempestiva segnalazione delle passività all’Organo consiliare e all’eventuale rimodulazione dei programmi di spesa per non fare aggravare l’esposizione debitoria complessiva.
Cancellazione dei residui attivi
Altra criticità emersa all’esame dei giudici contabili è rappresentata dalla cancellazione dei residui operate dall’Ente in occasione del riaccertamento straordinario dei residui e non di quello ordinario. Inoltre, l’elenco degli accertamenti eliminati contiene alcuni residui di importo rilevante, dei quali non è chiara la ragione per cui non siano stati cancellati in occasione del precedente riaccertamento ordinario, mentre per altri viene omessa, oltre che la motivazione della cancellazione, anche la descrizione.
L’ente evidenzia come alcune cancellazioni siano avvenute per mero errore nella fase del riaccertamento straordinario, anziché in quella precedente, in considerazione della loro vetustà, nella fase tipica del riaccertamento ordinario. Pur prendendo atto dell’errore ammesso, non può non rilevarsi la confusione dell’ente comprovata dalle gravi carenze emerse dalla disamina del relativo tabulato dei residui, molti dei quali sono privi della stessa descrizione della provenienza, oltre che della motivazione della cancellazione, sintomatica di una non adeguata valutazione delle operazioni contabili di riaccertamento.
Conclusioni
Il Collegio contabile conclude accertando la presenza di significative irregolarità contabili e criticità di bilancio che, ove non vengano corrette, possono generare risultati di amministrazione non veritieri e non rispondenti alle disposizioni contabili vigenti, mettendo a rischio i già precari equilibri di bilancio e inasprendo le tensioni in termini di cassa. Pertanto, ai sensi dell’art.148-bis, comma 3, TUEL, invita l’ente ad adottare le misure correttive ed comunicare alla Corte le azioni poste in essere.
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