Lo staff del sindaco nominato in ausilio al piano di riequilibrio finanziario non svolge funzioni gestionali

La questione, che ha investito un sindaco per l’assunzione di un professionista in staff per l’elaborazione e la verifica del piano di riequilibrio finanziario.

25 Agosto 2020
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La questione, che ha investito un sindaco per l’assunzione di un professionista in staff per l’elaborazione e la verifica del piano di riequilibrio finanziario (ai sensi dell’art.243-bis del Tuel), è stata giudicata dalla Procura contabile e dal Collegio contabile di primo grado in violazione di legge, in quanto assunzione orientata a fornire un ausilio gestionale vietato al personale fiduciario del sindaco. Di diverso avviso la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la regione siciliana (sentenza n.37/2020), che ha assolto il Sindaco in quanto l’ausilio si è posto al di fuori di attività gestionali riservate alle strutture dell’ente.

La vicenda

La Procura contabile, a seguito della segnalazione di un consigliere comunale, ha citato in giudizio il Sindaco di un comune siciliano colpevole, a suo dire, per aver affidato, a soggetto esterno all’Ente, un incarico di esperto del Sindaco (in modo non diverso dall’assunzione del personale di staff del sindaco in ambito nazionale, disciplinato dall’art.90 del Tuel) fino al termine del mandato elettorale, attribuendogli funzioni gestionali espressamente vietate dalla normativa. Il Collegio contabile di primo grado, ha condannato il Sindaco per l’incarico conferito “per far fronte a esigenze di carattere gestionale, riconducibili allo svolgimento di specifici compiti ordinariamente rientranti nelle attribuzioni del personale compreso nell’organico dell’Ente”. Avverso la sentenza, il Sindaco ha proposto appello evidenziando l’errore dei giudici di primo grado di aver erroneamente qualificato le attività attribuite all’esperto di natura gestionale anziché finalizzate ad attività connesse con l’esercizio di poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo. D’altra parte, nel provvedimento di nomina, il Collegio di primo grado non ha valorizzato le premesse dell’incarico nel punto in cui si precisavano le ragioni dell’incarico con riferimento alla particolare situazione finanziaria dell’Ente impegnato nelle complesse procedure necessarie per l’attuazione della deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti n. 311/2015, che aveva approvato il “Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale” ai sensi dell’articolo 243 bis del decreto legislativo n. 267/2000, nonché nella realizzazione del nuovo processo di armonizzazione contabile imposto dalla radicale riforma del sistema introdotto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Le motivazioni nell’accoglimento del ricorso

I giudici contabili di appello precisano come l’esperto del Sindaco non debba svolgere compiti di natura gestionale stante il principio della separazione esistente tra le funzioni di indirizzo e controllo, riservate quest’ultime al Sindaco e agli altri Organi politici (Giunta e Consiglio municipale) a differenza delle competenze di natura prettamente gestionale e amministrativa, affidate dalla stessa legge alle strutture amministrative dell’ente locale.  In tale contesto la legge regionale ha riservato al Sindaco, come organo politico posto al vertice dell’ente, la facoltà di conferire incarichi a tempo determinato, d esperti estranei all’amministrazione, di documentata esperienza professionale, ordinariamente forniti del titolo di studio della laurea, nel rispetto di contingenti prefissati dal citato articolo di legge sulla base del numero degli abitanti del Comune interessato. Stante il carattere fiduciario del conferimento degli incarichi non trovano applicazione i criteri di selezione comparativa per l’individuazione dell’esperto, fermo restando l’obbligo, di natura generale e non derogabile in alcun caso, di motivare adeguatamente il provvedimento di nomina per la parte concernente i contenuti dell’incarico, nonché quello di coerenza tra compiti attribuiti all’esperto e le competenze, di natura strettamente politica, riservate dalla legge alla figura del Sindaco, distinte da quelle gestionali normalmente svolte dagli Uffici amministrativi dell’ente locale.

Dalle motivazioni del provvedimento, nonché dai compiti assegnati all’espero dei Sindaco, è semplice notare il conferimento dell’incarico è stato preceduto, per un verso, con specifico riferimento alla difficile situazione economico e finanziaria del Comune, alle prese con la predisposizione e realizzazione del Piano di Riequilibrio, secondo le misure adottate dalla locale Sezione di Controllo e, dall’altro, in relazione all’asserita necessità di applicazione della nuova disciplina contabile e patrimoniale, introdotta dal decreto legislativo n. 118/2015, che ha radicalmente modificato i principi generali e le regole di impostazione dei bilanci e di tutti gli altri documenti contabili nel settore degli enti locali. Nel caso di specie, ad avviso del Collegio contabile di appello, il Sindaco ha ragionevolmente ravvisato l’esigenza di avvalersi di un esperto di specifica qualificazione professionale per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali che, in questo caso nel contesto temporale e particolare del Comune, richiedevano scelte di natura “politico-strategica” connesse alla predisposizione del Piano di riequilibrio, ma anche di natura organizzativa per la complessa attuazione della riforma della contabilità finanziaria e patrimoniale del Comune. Si tratta, pertanto di un ambito diverso da quello di competenza prettamente gestionale o consultivo, riservato agli Uffici amministrativi o ad altre figure previste dall’ordinamento degli enti locali.

Inoltre, dalla relazione delle attività svolta dall’esperto nominato dal Sindaco, si desume che le attività da lui effettivamente svolte non furono di tipo prettamente gestionale e burocratico, né le stesse si possono ritenere sovrapponibili all’esercizio delle ordinarie attribuzioni di competenza dei funzionari del Settore finanze e tributi, del Segretario comunale o del Collegio dei revisori.

Conclusione

In definitiva, secondo il Collegio contabile di appello, va esclusa la responsabilità amministrativa del Sindaco per aver conferito l’incarico di esperto in materia finanziaria ed economico-contabile. La sentenza dei giudici di primo grado, pertanto, deve essere riformata con assoluzione del Sindaco e con il relativo rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa.

 

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