Il fatto
Il magistrato contabile istruttore della verifica dei conti giudiziali di un ente locale, ha chiamato in giudizio l’agente contabile, per aver rilevato una serie di irregolarità contabili pur in assenza di ammanchi. Le irregolarità formali sono state le seguenti: a) la mancata approvazione del conto da parte dell’organo consiliare dell’ente; b) la mancata originaria chiusura in pareggio del conto, raggiunta solo a seguito di scritture di riconciliazione per la correzione degli errori, emesse dal contabile a seguito di note istruttorie del Magistrato istruttore; c) l’assenza di registrazione sul conto giudiziale del versamento dell’anticipo di tesoreria in entrata; d) l’assenza della registrazione dell’importo del fondo cassa iniziale e del fondo cassa finale; e) il mancato versamento integrale in tesoreria della disponibilità del conto corrente al 31 dicembre; f) la mancata corrispondenza dei movimenti del conto corrente a quelli indicati nel conto giudiziale, giustificati solo da successiva documentazione a seguito di richieste istruttorie; g) la presenza di addebiti in conto bancario diretti, per utilizzo di dispositivi telepass e viacard di automezzo comunale, non riportati sul conto giudiziale. L’ente e l’agente contabile sono stati chiamati in giudizio, con mancata costituzione di quest’ultimo.
A propria difesa l’ente ha evidenziato che, a seguito delle problematiche emerse nella redazione dei conti dell’economo, l’ente locale non ha più utilizzato il conto corrente bancario ma solamente il conto giudiziale, onde evitare inutili duplicazioni nelle registrazioni. Ha altresì evidenziato come i predetti conti chiudano in pareggio, secondo quanto risultante dal prospetto di riconciliazione depositato in sede istruttoria, cosicché le irregolarità contestate non ne hanno inficiata la correttezza contabile.
La decisione del Collegio contabile
In via preliminare è stato rilevato come l’ente locale, pur formalmente costituito, non può essere considerato interventore stante il carattere non adesivo alle conclusioni del Pubblico Ministero, mentre lo sarebbe stato in caso di rafforzamento delle conclusioni del PM contabile.
Secondo il codice di giustizia contabile (d.lgs. n.174/2016) l’art.174 ha previsto l’iscrizione a ruolo del conto giudiziale se questo non pareggia o non è regolare o se il magistrato istruttore constata che devono essere operate delle rettifiche o adottati, dalla Sezione, provvedimenti interlocutori o definitivi. Tale procedura consente di accertare, in contraddittorio con l’interessato e con l’eventuale ausilio di mezzi istruttori, la corretta compilazione del conto giudiziale presentato all’esame della Sezione. A seguito delle verifiche effettuate, è emerso che il conto fornisce una rappresentazione solo parziale della gestione del contabile, non essendovi concordanza tra i movimenti del conto corrente di tesoreria riguardante la gestione economale e quelli indicati dall’economo nel proprio conto giudiziale. A seguito delle note istruttorie e delle risposte dell’ente locale, è stato possibile ricostruire l’effettivo pareggio del conto, nonostante le sopra evidenziate irregolarità formali di tenuta. In altri termini, a seguito delle quadrature è emersa l’assenza di ammanchi e di conseguenti addebiti a carico dell’agente, pur nel disordine e nell’irregolarità contabile della gestione.
Pertanto, a fronte delle irregolarità accertate, il Collegio contabile ha stigmatizzato il principio in base al quale ogni agente contabile deve fornire puntuale riscontro delle operazioni contabili effettuate, che nel caso di specie non risulta essere stato originariamente preciso e adeguato. L’adeguamento, quindi, è avvenuto solo in seguito grazie all’intervento di ricostruzione operato dal magistrato istruttore.
In conclusione, la mancanza di ammanchi e profili di responsabilità a carico del contabile giustifica il mancato addebito al medesimo delle spese del procedimento.
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