Il mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio
Nell’analisi dei bilanci e dei conti consuntivi riferiti agli esercizi 2015 e 2016, è stato verificato un elevato scostamento tra debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale e quelli da riconoscere che sono aumentati di esercizio in esercizio. In particolare, nell’anno 2015 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per meno di 1 Milione di euro a fronte di debiti da riconoscere pari a circa 80 Milioni di euro, situazione non diversa si è riscontrata anche nell’anno 2016 dove i debiti fuori bilancio riconosciuti risultavano pari a 8 Milioni a fronte di 81 Milioni da riconoscere, in fine, nell’anno 2017 l’ammontare dei debiti fuori bilancio segnalati dopo la chiusura dell’esercizio 2016, ma entro l’approvazione del rendiconto 2017, sono pari a circa 7,3 Milioni di euro, che fa lievitare l’importo complessivo dei debiti ad circa 88 Milioni di euro, di cui solo 3 Milioni riconosciuti nel 2017.
Il ricorso a forme anomale di transazioni
Alla consistente rilevazione di debiti fuori bilancio non riconosciuti, si aggiungono le forme anomale di transazioni effettuate dall’ente, secondo forme di accordo con i creditori dell’ente per la risoluzione dei rapporti debitori che esulano dalla formale procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. In particolare la Giunta Comunale ha autorizzato i dirigenti dell’ente ad attuare proposte transattive con i propri debitori, oltre al ricorso ad altri “regolamenti solutori” di debiti che ad oggi non costituiscono né oggetto di debito fuori bilancio, né oggetto di transazione. Il Collegio contabile si riferisce sia alle transazioni sottoscritte per circa 36,7 Milioni di euro, sia all’irregolare stipula di un accordo con un creditore dell’ente, dove si è previsto lo spostamento al triennio 2016/2018, in termini di imputazione contabile, di un debito esistente al 31.12.2015 e oggetto di titolo giudiziario esecutivo per l’importo di circa 13 milioni di euro, in assenza di delibera di riconoscimento da parte del Consiglio comunale o di transazione, al solo fine di chiudere in pareggio il bilancio di previsione 2015.
Sul punto, rileva il Collegio contabile, va precisato come le fattispecie elencate nell’articolo 194 del Tuel abbiano carattere tassativo e che gli enti locali sono tenuti a procedere con tempestività al riconoscimento dei predetti debiti al fine di evitare oneri aggiuntivi e per orientare la propria azione nel rispetto dei principi generali di veridicità, attendibilità ed equilibrio del bilancio.
Obbligo di riconoscimento da parte del Consiglio
Evidenzia il Collegio contabile, come costituisce uno specifico obbligo per gli amministratori e per i responsabili dei singoli servizi quello di evidenziare le passività insorte con la riconduzione delle singole partite al sistema di bilancio adottando le necessarie iniziative in grado di raggiungere l’equilibrio attraverso l’indispensabile riduzione delle spese o un corrispondente incremento delle entrate. Infatti, il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio costituisce un atto dovuto per l’amministrazione pubblica e deve, possibilmente, consentire la riconduzione delle singole spese negli esercizi nei quali i debiti risultano sorti. L’atto di riconoscimento costituisce legittima prerogativa dell’organo consiliare e consente al predetto organo il necessario controllo sulla relativa spesa al fine di valutare la coerenza con gli interessi dell’ente e, in caso contrario, ove difetti l’interesse pubblico, imputando eventualmente le relative spese ai funzionari che hanno adottato indebitamente i singoli provvedimenti in assenza di un’effettiva utilità per l’ente pubblico.
Le conseguenze del mancato riconoscimento
Inoltre, il mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio ha salvato l’ente da essere considerato strutturalmente deficitario solo perché in apparenza i debiti riconosciuti non superano nell’ultimo triennio la soglia dell’ 1 per cento in rapporto alle entrate accertate. In altri termini, tale dato del parametro di decifitarietà sarebbe diverso ove l’ente avesse proceduto ad un puntuale e tempestivo riconoscimento dei debiti ed il relativo indice (parametro di deficitarietà n.8) risulterebbe, negli ultimi esercizi finanziari verificati oltre la soglia dell’1 per cento e l’ente sarebbe considerato strutturalmente deficitario in considerazione della violazione degli altri parametri. Deve essere considerato, inoltre, come chiarito in diverse circolari interpretative anche dalla Ragioneria Generale dello Stato, che la non corretta imputazione delle spese in bilancio, non rispettando il principio della competenza, determina, quale ulteriore effetto, l’alterazione dei dati rilevanti per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo posto dalla normativa in materia di patto di stabilità e può configurare una delle ipotesi tipiche di elusione al fine di aggirare gli specifici vincoli di finanza pubblica prefissati dal legislatore.
Risulta infine da rilevare che, sulla base di quanto prospettato dal collegio dei revisori, le coperture finanziarie individuate per fare fronte alla massa dei debiti fuori bilancio in attesa di finanziamento vengono in gran parte individuate nelle alienazioni da effettuare che dovrebbero garantire risorse di importo corrispondente a 54 milioni di euro. Tale specifica modalità di copertura non garantisce a favore dell’ente la necessaria certezza né una ragionevole sicurezza sull’acquisizione delle risorse che, in tali casi, assumono un carattere di aleatorietà tale da esporre l’ente a significativi rischi di ritrovarsi, negli esercizi futuri, in mancanza della copertura finanziaria con inevitabile pregiudizio per gli equilibri di bilancio dell’ente.
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