L’IRAP sugli incentivi tecnici è a carico dei bilanci degli Enti e va inserita nel quadro economico

Le risorse necessarie al pagamento del trattamento IRAP sugli incentivi tecnici debbono trovare copertura all’interno del quadro economico di riferimento, non potendo le stesse gravare sulla quota dell’incentivo determinata in base alle regole adottate dalle singole amministrazioni.

Amedeo Scarsella 21 Maggio 2025
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Le risorse necessarie al pagamento del trattamento IRAP sugli incentivi tecnici debbono trovare copertura all’interno del quadro economico di riferimento, non potendo le stesse gravare sulla quota dell’incentivo determinata in base alle regole adottate dalle singole amministrazioni. A tal fine l’art. 5 dell’allegato I.7 vigente, nel disciplinare e strutturare il quadro economico dell’intervento, inserisce alcune voci dell’incentivo di cui all’art. 45 al punto 8), poi le “spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice” al successivo punto 10), riservando infine al punto 18) l’“IVA ed eventuali altre imposte”. È ormai pacifico in giurisprudenza che l’IRAP non può essere considerata rientrante nella categoria degli “oneri riflessi a carico dell’ente” ma tra gli “oneri diretti”. Per tale ragione l’IRAP non può essere trasferita come onere tributario a carico del dipendente, sottraendola dal quantum dovuto allo stesso, ma deve essere considerata un costo a carico dell’amministrazione. Questa la sintesi del parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n. 3414 del 13 maggio 2025, che di seguito si riporta integralmente.

Domanda

Con il parere n. 2986/2024 concernente l’oggetto, codesto Ministero rendeva l’interpretazione in base alla quale ”L’IRAP dovrà trovare copertura nel quadro economico dell’intervento’ e rinviava allo schema di disciplina redatto da ITACA La questione ha continuato ad essere oggetto di divergenti interpretazioni. Sull’argomento, l’indicazione del trattamento IRAP inserita nel modello pubblicato a febbraio 2025 nel Quaderno ANCI n.54 ”Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche dopo il correttivo Appalti” accede all’interpretazione secondo cui ” La misura complessiva dell’incentivo è costituita da una somma non superiore al 2% comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione”. I commenti resi dalla dottrina sul parere ministeriale vanno nella direzione di ritenere che l’IRAP debba essere aggiunta al 2% e trovare copertura nel quadro economico. Si chiede di chiarire se in caso di previsione nel quadro economico di un quota di incentivo pari al 2% dell’importo dei lavori/F/S ,l’IRAP debba essere prevista in aggiunta alla predetta percentuale ( o alla diversa percentuale liquidabile a titolo di incentivo in base al regolamento in uso) oppure se la quota IRAP debba essere scorporata e detratta dall’ammontare accantonato del 2% (rectius: dall’80% di incentivazione liquidabile) e ,quindi, solo successivamente procedere alla ripartizione della somma restante fra gli aventi diritto

Risposta aggiornata

Giova premettere che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, dello schema di regolamento citato in quesito, gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l’Irap che trova copertura nel quadro economico. L’art. 45 del codice dei contratti pubblici fa espressamente riferimento soltanto agli oneri previdenziali e assistenziali ricomprendendoli nell’ammontare complessivo da destinare agli incentivi per il personale chiamato a svolgere le funzioni indicate nell’allegato I.10. Pertanto, nell’accantonamento del 2% è prevista la copertura degli incentivi economici e degli oneri previdenziali e assistenziali, esclusa l’IRAP che è da considerarsi come un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell’ente. Non casualmente l’art. 5 dell’allegato I.7 vigente, nel disciplinare e strutturare il quadro economico dell’intervento, inserisce alcune voci dell’incentivo di cui all’art. 45 al punto 8), poi le “spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice” al successivo punto 10), riservando infine al punto 18) l’“IVA ed eventuali altre imposte”. Pertanto, nel contemperamento dei diversi interessi in gioco, ossia non gravare il personale dipendente di un carico fiscale per legge imposto sull’Ente e di contro salvaguardare le esigenze di finanza pubblica, che tra l’altro già ispirano – meglio innervano – la disciplina di cui si discorre, anche in applicazione dell’art. 228 del Codice dei contratti pubblici, si conferma che le poste a titolo di Irap debbano trovare copertura all’interno del quadro economico di riferimento, nella specifica voce individuata dal legislatore, non potendo rientrare nella quota del 20 % destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell’art. 45, non potendo rientrare nella quota dell’80 % pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge.

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