A fronte di un
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale nei confronti di un Comune per il
mancato pagamento del
corrispettivo dei
lavori di
manutenzione effettuati da una
società, il giudice di Appello accoglieva le doglianze del Comune revocando il citato decreto ingiuntivo a fronte della mancata sottoscrizione del contratto. Avverso la citata sentenza ricorreva in Cassazione la società evidenziando non solo che l’autorizzazione dei lavori era stata disposta dalla Giunta Comunale, ma che successivamente il
Sindaco inviava specifico fax con atto a sua firma che autorizzava l’immediato inizio dei lavori, e si denuncia violazione dell’
art. 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, che consente la stipula dei contratti con la pubblica amministrazione anche per corrispondenza, secondo l’uso del commercio.
Conclusione dei contratti a distanza
Evidenziano i giudici di Palazzo Cavour che i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione, oltre a richiedere la forma scritta ad substantiam, ossia con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi, devono, di regola, essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza. Nel caso di specie, la società non ha dimostrato di avere a sua volta accettato per iscritto di eseguire i lavori affidatile con il fax del sindaco, elemento, questo, indispensabile ai fini della sussistenza del requisito della forma scritta del contratto, sia pure concluso a distanza a mezzo di corrispondenza.
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