La vicenda
A seguito del patrocinio legale e alla conclusione del procedimento, l’avvocato nominato richiedeva al comune la liquidazione delle proprie competenze. A seguito dell’autorizzazione da parte del Commissario, l’ufficio dell’Avvocatura emetteva determina avente ad oggetto: “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio (Gestione Commissariale) ex art. 194, comma 1, lettera a) del D. lgs. 267/2000 e s.m.ii., per il pagamento del compenso in favore dell’avvocato … per la difesa del Comune … ”. Nonostante ciò il Commissario negava il suo inserimento nella massa passiva restituendo gli atti all’avvocatura che rimaneva silente sulle attività da porre in essere, tanto che l’Avvocato presentava ricorso innanzi al Tribunale amministrativo al fine dell’illegittimo silenzio serbato dal Comune il quale non provvedeva ad effettuare integrazioni/correzioni/modifiche determinando un ingiustificato arresto procedimentale produttivo di danno per il creditore con esortazione a concludere il procedimento di pagamento del credito del ricorrente riconosciuto e liquidato con determina dirigenziale.
La competenza giurisdizionale
Secondo il Collegio contabile l’eccezione di difetto di giurisdizione risulta meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni:
- sono tutelabili unicamente le pretese che rientrano nell’ambito della giurisdizione amministrativa e che sono giustiziabili, nel senso che sia ravvisabile un dovere della P.A. di provvedere (cfr. Cons Stato, IV, 7.6.2017, n. 2751);
- il rito speciale del silenzio non è un rimedio a carattere generale, per la tutela della posizione del privato di fronte a qualsiasi tipo di inerzia comportamentale della P.A., ma appresta una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà pubbliche discrezionali, dal quale non può prescindersi al fine di valutare la compatibilità dell’interesse dedotto dal ricorrente con quello pubblico (cfr. Tar Lazio, Roma, III, 21.11.2017, n. 11489);
- spetta, pertanto, al giudice adito verificare preliminarmente la propria giurisdizione in relazione alla natura della posizione sostanziale azionata e, se del caso, dichiarare l’inammissibilità del ricorso laddove volto all’accertamento di diritti soggettivi, la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall’autorità giurisdizionale competente;
- nel caso di specie il ricorrente si duole del silenzio serbato dalla P.A. sulla propria istanza volta ad ottenere il pagamento delle competenze professionali di sua spettanza per avere patrocinato il Comune e che, pertanto, il rapporto sostanziale sotteso alla pretesa concerne un rapporto di natura privatistica;
- tale mancato esercizio attiene indubbiamente alla fase esecutiva del rapporto contrattuale e verte, pertanto, su posizioni di natura paritetica in relazione alle quali non è ravvisabile l’esercizio di alcuna attività di tipo discrezionale da parte della P.A.
Sulla base delle sopra esposte motivazioni il ricorso per silenzio deve essere dichiarato inammissibile in quanto la pretesa sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia amministrativa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
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