L’importanza della corretta quantificazione del fondo rischi contenzioso

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, con la delibera n. 89/2025 del 31 luglio 2025, ha ribadito la doverosa costituzione del fondo rischi contenzioso quale misura prudenziale prevista dal sistema di armonizzazione contabile

Enzo Cuzzola 5 Settembre 2025
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È di fondamentale importanza, nel sistema dell’armonizzazione contabile, la corretta quantificazione del fondo rischi contenzioso, misura di carattere prudenziale, la cui costituzione risulta doverosa in forza di quanto previsto dall’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (cfr. punto 5.2. lettera h): è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 89/2025, depositata il 31 luglio 2025.

Trattasi, infatti, di misura volta a consentire all’ente gravato dal contenzioso di premunirsi di una provvista adeguata a mitigare l’impatto sul bilancio delle eventuali sentenze di condanna (cfr. Corte conti, sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 9/2024/PRSE). La corretta determinazione dell’accantonamento è, altresì, determinante per evitare che il risultato di amministrazione risulti privo di attendibilità e, conseguentemente, inidoneo a fornire veridica rappresentazione della situazione economico-finanziaria dell’ente.

La giurisprudenza della Sezione delle Autonomie (cfr., delib. n. 14/2017/INPR) ha da tempo evidenziato come, ai fini della corretta quantificazione del fondo contenzioso, “
risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. (….); la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza”.

Nel declinare le modalità da seguire per l’adeguata quantificazione del fondo, che deve basarsi su una analitica valutazione delle specifiche situazioni oggetto di contenzioso, la giurisprudenza (Corte conti Sez. reg. contr. Lazio, del. n. 18/2020/PRSE; Sez. reg. contr. Lombardia, del. n. 69/2020/PRSE; Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, del. n. 37/2023/VSG) ha fatto riferimento alla classificazione delle passività potenziali tra passività “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, avendo riguardo ai seguenti principi:
la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
la passività da “evento remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

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