Ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, è fondamentale la corretta apposizione dei vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione, in quanto la mancata corretta apposizione dei vincoli sulle giacenze di cassa costituisce un comportamento contrario alla sana gestione e determina una non corretta quantificazione del fondo cassa che condiziona in concreto, ai sensi dell’art. 186 del TUEL, la genuina determinazione del risultato di amministrazione: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 13/2024/PRSE, depositata lo scorso 14 febbraio, confermando un consolidato orientamento (cfr. sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 94/2020/REF).
La recente giurisprudenza contabile ha avuto modo, inoltre, di sottolineare come “il riconoscimento del vincolo di cassa si renda funzionale a corroborare la effettiva attuazione delle finalità perseguite dalle norme e fatte proprie dagli enti locali, in quanto assicura la disponibilità delle necessarie risorse per far fronte prontamente agli interventi programmati” (Sezione delle Autonomie, delib. n. 17/2023/QMIG).
L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell’art. 195 del TUEL che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (cfr. Sezione delle Autonomie, delib. n. 31/2015/INPR; sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 108/2020/PRSP; sez. reg. di contr. Veneto, delib. n. 157/2020/PRSE).
Sul piano generale si osserva, altresì, che “anche se il punto 10.6 dell’all. 4/2 al d.lgs. 118/2011 impone, formalmente, che solo all’1.1.2015 il Responsabile finanziario quantifichi la giacenza vincolata, questa operazione va compiuta di anno in anno, allo scopo di facilitare le operazioni del Tesoriere nell’utilizzo della cassa vincolata; diversamente, risulta alquanto problematico ricostruire puntualmente la consistenza dei fondi vincolati e verificare il costante rispetto dei limiti di cui agli art. 195 e 222 T.U.E.L.” (cfr. sez. reg. di contr. Calabria, delib. n. 113/2021/PRSP). Per completezza, si rappresenta, inoltre, che analoghi obblighi di separata contabilizzazione delle entrate vincolate sono, altresì, previsti a carico dell’istituto tesoriere (cfr., art. 209, comma 3-bis, del TUEL).
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