L’impatto dell’aumento dei prezzi dell’opera pubblica e la sopravvivenza del FPV originario

24 Ottobre 2022
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La questione di particolare interesse riguarda l’incremento dei costi legati alla variazione dei prezzi, pur disposti dalla legge, che hanno modificato il fondo pluriennale vincolato dell’opera pubblica. Il dubbio del sindaco riguarda il rischio di una possibile perdita del FPV secondo i principi contabili. Secondo la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.155/2022) l’Ente potrà avere un quadro economico progettuale finanziato in parte da fondo pluriennale vincolato ed in parte da risorse dell’esercizio senza che ciò determini la perdita del previsto FPV.

Il principio contabile

Il punto 5.4.9, del principio contabile concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 al D.lgs. n.118/2011, previde che ““Alla fine dell’esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato …. Omissis…, sono interamente conservate nel fondo a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento ;

  1. b) l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
  2. c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l’accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale .
  3. d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo”

Il dubbio del Sindaco

Un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili se, il combinato disposto del principio contabile e della legge n.91/22, consente di integrare i quadri economici di opere reimputate e finanziate dal fondo pluriennale vincolato, con altre risorse (entrate dell’esercizio, avanzo di amministrazione) a copertura delle somme relative all’aggiornamento dei prezzari, con il conseguente risultato di avere un quadro economico progettuale finanziato in parte da fondo pluriennale vincolato ed in parte da risorse dell’esercizio; oppure, se in tali casi, viene a cadere il presupposto sulla costituzione e mantenimento del fondo pluriennale vincolato, come previsto dai principi contabili, essendo modificato il quadro economico totale del progetto ed occorre rifinanziare l’intera opera con risorse dell’esercizio, cancellando, conseguentemente, le somme del quadro economico originario finanziato da fondo pluriennale facendole confluire, a fine esercizio, nell’avanzo di amministrazione.

La risposta

A dire del Collegio contabile, il FPV è un saldo che permette di mantenere e fornire copertura alle obbligazioni e agli impegni legittimamente assunti dall’Ente territoriale, in modo che il vincolo pluriennale sia coerentemente rivolto alla conservazione delle risorse finanziarie per onorare le relative scadenze finanziarie. Tale funzione, pertanto, non esclude che, pur in presenza di FPV su cui è stata imputata la spesa, l’Ente alla luce di un fatto sopravvenuto, nel caso di specie una espressa previsione normativa (legge n.91 /2022), debba assumere una nuova e/o maggiore obbligazione, a cui, normativamente, deve essere data adeguata copertura finanziaria. Tra altro, tale copertura potrà essere garantita, esclusivamente, al momento in cui tale obbligo si è perfezionato e, quindi, non poteva già trovare imputazione nel fondo pluriennale vincolato.

Conclusioni

In risposta al parere, pertanto, il Collegio contabile emana il seguente principio di diritto “Nella fattispecie di cui al punto 5.4.9 dell’allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011, in seguito all’aggiornamento del prezzario previsto dall’art.26 della legge n.91/2022, l’Ente potrà avere un quadro economico progettuale finanziato in parte da fondo pluriennale vincolato ed in parte da risorse dell’esercizio. L’Amministrazione, comunque, al fine del mantenimento dell’imputazione della spesa complessiva, comprensiva dell’obbligazione sopravvenuta, al fondo pluriennale vincolato, deve verificare che sussistano tutte le condizioni previste dal sopra citato principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”.

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