L’impatto dei diversi regimi assunzionali tra Unione e Comune in caso di mobilità reciproca

22 Novembre 2023
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Mentre i Comuni sono soggetti al regime della sostenibilità finanziaria, le Unioni ne sono escluse dovendo applicare il regime del turn over, con la conseguenza che la mobilità reciproca non potrà essere neutra. Tuttavia, secondo la Corte dei conti della Toscana (deliberazione n.206/2023), mentre con la mobilità in entrata l’Unione in entrata consuma la propria capacità assunzionale, con la contestuale mobilità in uscita l’Unione recupera la corrispondente capacità assunzionale persa.

Il dubbio

Il Presidente di una Unione dei Comuni ha chiesto ai magistrati contabili se, ai fini del calcolo della capacità assunzionale dell’Unione dei Comuni, una mobilità volontaria per interscambio tra un dipendente in uscita dall’Unione ed un dipendente in entrata proveniente da un Comune non facente parte dell’Unione stessa possa essere considerata finanziariamente neutrale e pertanto rientrante nel calcolo del turn over al 100 per cento, senza quindi intaccare la capacità assunzionale dell’Unione stessa.

La risposta del Collegio contabile

In via preliminare i giudici contabili hanno evidenziato come il decreto crescita (d.l. 34/2019) abbia modificato per i Comuni il calcolo della loro capacità assunzionale, inserendo il concetto di sostenibilità finanziaria, data dal rapporto tra spesa del personale e mia delle entrate del triennio al netto del FCDE dell’ultimo bilancio assestato del triennio di riferimento. Le Unione dei Comuni, non essendo stati considerati dal legislatore debbono essere esclusi da tale meccanismo, restando oggetto, in termini assunzionali, alla logica del turn over, ossia quale rapporto tra personale cessato nell’anno precedente e la percentuale indicata di sostituzione dal legislatore (attualmente al 100%).

L’esclusione dell’Unione dei Comuni dai nuovi calcoli di sostenibilità finanziaria, prevista dal decreto crescita, è stata confermata dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n.4/2021) secondo cui ad essa continuano a trovare applicazione la norma speciale di cui all’art. 1, comma 229, della l. 208/2015 ossia a “decorrere dall’anno 2016 […] le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente” (cd. criterio del turnover). Pertanto, tra Comune e Unione, in caso di mobilità reciproca, si applichino due criteri diversi regimi assunzionali, da un lato la sostenibilità finanziaria per i Comuni e, dall’altro lato, le regole del turn over per le Unioni, facendo venire meno il concetto di mobilità neutra tra comuni con regimi assunzionali diversi. A tal fine, lo stesso legislatore ha avuto modo di precisare come le “cessazioni per processi di mobilità (…) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turnover” (art. 14, comma 7, d.l. 6 luglio 2012, n. 95). Tali indicazioni sono anche contenute nel dal MEF che con nota n. 254041 del 24 settembre 2021, ha affermato che: “nel caso in cui le unioni di comuni acquisiscano personale in mobilità dai comuni assoggettati alla neo-introdotta normativa fondata sul nuovo criterio della sostenibilità finanziaria, le stesse non potranno considerare l’assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie facoltà assunzionali, con applicazione di analogo criterio nei casi, peraltro di natura eccezionale, di passaggio in mobilità dalle unioni di comuni ai comuni”.
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti (deliberazione n.159/2010) hanno a suo tempo, tuttavia, evidenziato che: “Relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall’articolo 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l’ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali”.

Conclusioni

Il Collegio contabile toscano, pertanto, conclude che, per quanto riguarda l’acquisizione di personale in entrata, l’unione di comuni ricevente consumi la propria capacità assunzionale; mentre, per quanto riguarda il trasferimento di personale in uscita, l’impossibilità di realizzare una mobilità finanziariamente neutra faccia venir meno i presupposti per l’applicabilità dell’art. 14, comma 7, d.l. n. 95/2012 e consenta all’unione cedente il recupero della capacità assunzionale corrispondente.

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