Tra le varie anomalie riscontrate i giudici contabili veneti (deliberazione 324 depositata in data 7 novembre 2019) vi è anche quella della non corretta contabilizzazione dei mutui.
I rilievi del magistrato istruttore
Dalla verifica del questionario è emerso che il Comune avrebbe assunto nuovi prestiti per € 92.000,00 (come confermato anche nella relazione dell’Organo di revisione), tuttavia si riscontrano accertamenti al titolo VI dell’entrata unicamente per € 42.000,00, tanto da richiedere all’ente le relative spiegazioni di tali differenze.
La risposta dell’ente
In risposta al Magistrato istruttore l’Amministrazione comunale ha precisato che in merito all’indebitamento dell’ente nel corso del 2016 si conferma che il Comune ha contratto nel corso dell’esercizio nr. 2 mutui con Cassa Depositi e Prestiti, del valore rispettivamente di € 42.000 per la costruzione di nuovi loculi presso il Cimitero comunale e di € 50.000 per la sistemazione dell’ex edificio, sede della corte municipale. In sede di riaccertamento dei residui effettuati con Delibera di Giunta, l’ente ha imputato, erroneamente l’esigibilità delle voci di entrata e di uscita relative al mutuo di 50 mila euro contratto, all’esercizio 2017, non procedendo alla corretta registrazione contabile dell’operazione.
Le precisazioni del Collegio contabile
Con riferimento al mutuo di € 40.000,00 la Sezione osserva altresì, che al 31.12.2016 risultano residui attivi al medesimo titolo dell’entrata provenienti dalla competenza per € 40.000,00, pertanto non risulterebbero correttamente effettuate le registrazioni contabili sulla base delle indicazioni fornite dall’esempio n. 8 dell’Allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011.
Infatti, in ordine all’esigibilità dei mutui/prestiti l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto attenersi a quanto previsto al punto 3.18 del su menzionato principio contabile “Un’entrata derivante dall’assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall’ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L’accertamento è imputato all’esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento). Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell’emanazione del provvedimento. Considerato che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili, l’inerenza tra l’entrata accertata a titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato (rinvio al principio di cui al punto 5.4). Nel caso in cui le leggi consentano agli enti di indebitarsi in relazione ad obbligazioni già scadute contabilizzate in esercizi precedenti non si dà luogo all’istituzione del fondo pluriennale vincolato.”
Ai fini del calcolo del parametro di deficitarietà ministeriale n. 7 la Sezione prende atto che il parametro risulta rispettato anche annoverando nello stock del debito detto mutuo di € 50.000,00.
Conclusioni
La mancata corretta contabilizzazione dell’entrata da mutui rappresenta una deviazione dai principi contabili con rilievo da parte del Collegio contabile e obbligo da parte dell’ente di pubblicare sul sito istituzionale dell’ente la deliberazione ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 33/2013.
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