L’errata contabilizzazione dei contributi a rendicontazione

1 Agosto 2023
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L’iscrizione in entrata dei contributi a rendicontazione, prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante, genera una sovrastima delle entrate, a nulla rilevando la loro sterilizzazione con il fondo pluriennale vincolato, in quanto in grado di alterare i principi della contabilità armonizzata. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.110/2023).

Il fatto

In ragione dell’incremento dei residui attivi, il magistrato istruttore ha chiesto all’ente spiegazioni. L’ente ha evidenziato che tale incremento è dovuto essenzialmente all’incremento in parte capitale a seguito dell’attivazione di diversi interventi finanziati con trasferimenti a specifica destinazione che, di norma, vengono erogati a rendicontazione, ossia dopo che il Comune ha anticipato la spesa.

La violazione dei principi contabili

Il Collegio contabile ha evidenziato che, nella contabilizzazione di tali tipi di contributi, al fine di garantire l’esatta corrispondenza dell’imputazione nei bilanci dell’amministrazione erogante e di quella beneficiaria, la prima deve impegnare l’intera spesa prevista nella delibera che dispone il contributo, con imputazione ai successivi esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte della seconda, e quest’ultima ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati gli impegni. In questo caso di fondamentale importanza è il cronoprogramma predisposto dal beneficiario e presentato al finanziatore al punto che, per garantire l’armonizzazione dei bilanci dell’uno e dell’altro, nel caso si realizzino – come è probabile che accada – scostamenti dell’andamento della spesa da quella programmata, occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione all’ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. In altri termini, solo in questo modo gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili. Infatti, iscrivendo nella relativa entrata i contributi a rendicontazione, ossia prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante – l’ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio attraverso una dilatazione della capacità di spesa. Anche una iscrizione di pari importo al fondo pluriennale vincolato neutralizza tale effetto espansivo, tuttavia, l’errata contabilizzazione in bilancio dei contributi a rendicontazione rileva di per sé, in quanto:
a) essa è in grado di alterare i parametri obiettivi di cui all’art. 24 del TUEL;
b) fornisce una rappresentazione alterata dei principali aggregati del bilancio, non rispettando, quindi, i principi di veridicità (per il quale il bilancio deve rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio), attendibilità (per il quale le previsioni devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse), correttezza (che impone il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili) e comprensibilità (per il quale l’articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute).

Il Collegio contabile, pertanto, ha invitato l’ente locale a conformarsi, nella contabilizzazione dei contributi a rendicontazione, ai principi, sopra richiamati, di cui al punto 3.6. dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011.

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