L’Ente dopo il decreto interministeriale non può aumentare il compenso dei revisori a meno di una sua non congruità

La questione posta all’attenzione della Sezione delle Autonomie è quella se sia possibile aumentare il compenso dei revisori se la delibera di Consiglio di nomina è avvenuta dopo il decreto interministeriale del 21 dicembre 2018

30 Settembre 2020
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La questione posta all’attenzione della Sezione delle Autonomie è quella se sia possibile aumentare il compenso dei revisori se la delibera di Consiglio di nomina è avvenuta dopo il decreto interministeriale del 21 dicembre 2018. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise ha espresso il proprio parere negativo a meno che gli importi stabiliti non risultino rispondenti ai requisiti di congruità e di adeguatezza.

La domanda del Sindaco

Il rappresentante legale dell’ente locale ha interrogato i giudici contabile al fine di stabilire se, nei casi in cui il collegio dei revisori dei conti sia stato nominato dal Consiglio dell’Ente, in data successiva all’entrata in vigore del decreto interministeriale del 21 dicembre 2018, l’importo stabilito sia inferiore al massimo consentito della fascia demografica e l’ente intenda adeguarla a tale limite massimo.

La risposta del Collegio contabile

I giudici contabili premettono che l’importo massimo dei compensi dei revisori dei conti, stabilito per fascia demografica, è determinato con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (art.241 del Tuel). Sul possibile adeguamento ai compensi stabiliti dal nuovo decreto interministeriale, si è espressa la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.14/2019) precisando come sarebbe spettato al Consiglio comunale un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri. Precisano, inoltre, come l’eventuale adeguamento non avrebbe potuto avere effetto retroattivo e la sua decorrenza avrebbe dovuto coincidere con la data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall’organo consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 TUEL. Il dubbio del Comune, nel caso di specie, tuttavia è diverso da quello esaminato con la citata deliberazione della Sezione delle Autonomie, chiedendosi ora se, invece, sia possibile procedere ad adeguare il compenso dei revisori al massimo previsto qualora il Consiglio comunale abbia deliberato un importo inferiore avendo piena conoscenza del decreto interministeriale. In altri termini, si tratta in questo caso di stabilire se sia legittimo aumentare i compensi dei revisori dei conti nominati in data successiva all’entrata in vigore del predetto decreto. In questo caso, precisano i giudici contabili molisani, il Consiglio comunale, in sede di determinazione della misura dei compensi unitamente alla nomina, ha assunto le proprie decisioni tenendo evidentemente conto dei nuovi tetti. La scelta adottata, di restare al di sotto del limite massimo previsto, integra l’esercizio di una facoltà rimessa all’organo consiliare, purché i relativi importi non siano stati determinati dal Consiglio comunale in misura così contenuta da non rispettare i richiamati requisiti di congruità e adeguatezza.

I giudici contabili, pertanto, escludono la possibilità dell’ente locale, nel caso di specie, di procedere alla rideterminazione dei compensi dei revisori dei conti stabiliti nella delibera di nomina intervenuta successivamente all’entrata in vigore del D.M. 21 dicembre 2018, a condizione che mancando la previsione normativa di limiti minimi garantiti i relativi importi risultino rispondenti ai requisiti di congruità e di adeguatezza.

Leggi la delibera della Corte dei conti del Molise n. 75/2020

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