I giudici contabili hanno rammentato che l’
art. 222 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) e l’art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003 consentono il ricorso all’
anticipazione di tesoreria – forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall’art. 119, sesto comma, della Costituzione –
esclusivamente per “superare una momentanea carenza di liquidità” e fronteggiare improrogabili e, comunque, momentanee esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni.
Nel caso specifico, la Corte ha valutato positivamente sia una riduzione, rispetto all’esercizio precedente, del ricorso all’anticipazione sia la sua restituzione integrale entro il termine dell’esercizio, invitando l’ente a proseguire nel rigoroso controllo dei propri flussi finanziari, al fine di evitare sofferenze nella gestione della liquidità, prevenire eventuali sostanziali squilibri di bilancio e non incorrere in aggravi finanziari per interessi passivi.
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