Le responsabilità del responsabile finanziario e del revisore per le mancate risposte alla magistratura contabile

7 Aprile 2023
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La mancata richiesta della proroga per le risposte istruttorie al magistrato contabile e un atteggiamento dilatorio ed inottemperante, può comportare diverse conseguenze al responsabile finanziario e al revisore dei conti. La Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.92/2023) evidenzia, infatti le responsabilità penali, disciplinari ed erariali in caso di persistente inottemperanza alle richieste istruttorie non evase.

Il fatto

A seguito della verifica dei questionari inviati dal revisore dei conti, sono emersi diversi profili di criticità della gestione finanziaria, oggetto di necessari approfondimenti istruttori. Il magistrato istruttore, pertanto ha invitato il responsabile finanziario e l’organo di revisione contabile specifiche richieste di informazioni e precisazioni, corredate da eventuale documentazione di supporto. Nonostante i solleciti, né il responsabile finanziario né l’organo di revisione hanno riscontrato le richieste del magistrato. In particolare dopo due solleciti, il magistrato istruttore assegnava un termine finale per ottemperare all’obbligo di risposta non superiore ai 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa di sollecito. Ma anche quest’ultima rimaneva inevasa. Solo dopo alcuni mesi dal termine, l’ente locale riscontrava elementi di risposta privi di una adeguata elazione esplicativa degli approfondimenti istruttori richiesti. Per gli indicati motivi il magistrato istruttore ha provveduto a richiedere al Presidente della Sezione di disporre con ordinanza una Adunanza pubblica, al fine di esporre e discutere in contraddittorio con l’Ente i profili di criticità e/o irregolarità riscontrati e gli approfondimenti richiesti nel corso dell’esame istruttorio.

Le indicazioni del Collegio contabile

I giudici contabili hanno, in via preliminare, evidenziato come l’ente locale, nonostante i ripetuti solleciti, non ha fornito un reale riscontro alle richieste istruttorie: sono pervenuti, con irragionevole ritardo, elementi informativi frammentari, accompagnati tra l’altro dalla produzione di prospetti contabili già in possesso dell’Ufficio di controllo tramite la consultazione delle ufficiali Banche dati, quali BDAP, Finanza Locale, SIOPE, precludendo alla Sezione lo svolgimento dell’attività di controllo prevista dalla legge e rendendo necessario, per l’effetto, il confronto diretto in adunanza. A motivo della perdurante inerzia, la fase istruttoria si è sviluppata per un lasso temporale anormalmente lungo, caratterizzato nel frattempo dal susseguirsi di questionari consuntivi degli esercizi successivi e dalle relative istanze istruttorie, con conseguente considerevole aumento delle delucidazioni richieste a chiarimento delle criticità contabili progressivamente rilevate. Il Collegio osserva, tra l’altro, l’ingiustificata inerzia di ben nove mesi, anche in considerazione del fatto che il Comune avrebbe potuto avanzare richiesta motivata di proroga, ma non l’ha fatto. Anzi l’ente ha preferito percorrere la via dell’inottemperanza ingiustificata alle richieste istruttorie, un modus operandi reiteratamente e pervicacemente omissivo di un obbligo normativamente previsto, richiamando l’attenzione della magistratura contabile che in diverse pronunce si è pronunciata sul punto. In particolare “l’ottemperanza alle richieste formulate da un organo magistratuale, nell’assolvimento dei compiti istituzionali ad esso conferiti dall’ordinamento, costituisce un preciso obbligo per tutti i destinatari, siano essi enti o persone fisiche, la cui violazione è foriera di plurime conseguenze per i responsabili sul piano penale, contabile e disciplinare” (tra le tante: deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 103/2017; deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 50/2022). Tale condotta omissiva ha, inoltre, fortemente condizionato gli esiti delle verifiche effettuate per tale esercizio sulla gestione finanziaria dell’Amministrazione civica che, conseguentemente, sono state condotte sulla scorta della documentazione contabile nella disponibilità della Sezione e delle banche dati ufficiali di BDAP, SIOPE e Finanza locale.

Avuto riguardo al ruolo, inoltre, del revisore dei conti, il Collegio contabile ha evidenziato un onere di leale e completa collaborazione nei confronti della Corte dei conti, nel caso di specie sostanzialmente disatteso dalla mai avvenuta interlocuzione con l’Ufficio di controllo, le cui richieste istruttorie sono rimaste inevase, non favorendo un efficace controllo sugli aspetti nelle stesse attenzionati in merito alla situazione economico-finanziaria dell’ente.
La Corte ha, pertanto, accertato la condotta omissiva del Comune e dell’Organo di revisione, stante il parziale, tardivo, meramente formale e non argomentato riscontro alle richieste istruttorie, con pregiudizio all’espletamento dell’attività di controllo.

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