Le regole ed i profili di responsabilità nella liquidazione delle spese (ultima parte)

come fare di Mauro Bellesia

LA LIQUIDAZIONE CONTABILE

La liquidazione contabile spetta al Responsabile del servizio finanziario (o suo delegato) e rappresenta una fase immediatamente successiva (alla liquidazione tecnica) di verifica amministrativa-contabile (art. 184, comma 4, del Tuel).
La liquidazione contabile si esplica nei controlli e nei riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione sottoscritti e trasmessi al responsabile del servizio finanziario dal responsabile del servizio competente.
In pratica, avviene normalmente che un unico atto amministrativo, denominato genericamente “liquidazione di spesa”, contenga sia la c.d. liquidazione tecnica, sia quella contabile, fermo restando la contemporanea apposizione delle sottoscrizioni di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno contribuito alla regazione dell’atto di liquidazione della spesa.

PROFILI DI RESPONSABILITA’ IN FASE DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

Consolidate posizioni interpretative della Corte dei Conti evidenziano profili di responsabilità erariale a carico del soggetto che ha formalmente autorizzato la liquidazione delle spese, in caso di mancanza di requisiti e/o condizioni previsti dalla legge per poter procedere al pagamento delle medesime somme. Vedasi, a titolo di esempio, Corte dei Conti, Sez. reg. di controllo per il Veneto Deliberazione n. 918 /2012/PAR e Corte dei conti da ultimo si veda Sezione Giurisdizionale Campania sentenza 1808/2011.

LA LIQUIDAZIONE DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA

L’art. 15 del D.Lgs. 14/3/13, n. 33, prevede una serie di obblighi di pubblicazione degli incarichi di collaborazione o consulenza
La pubblicazione riguarda:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
La suddetta pubblicazione e la relativa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, costituiscono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del Funzionario/Dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Le Pubbliche Amministrazioni pubblicano i dati degli incarichi entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.
Vedasi anche Corte dei Conti Sez. Molise sent. 43/2013
Il provvedimento di liquidazione di spesa comporta anche la verifica della pubblicazione degli incarichi, secondo le prescrizioni dell’art. 1, comma 127, della L. 23 dicembre 1996, n.662, come modificata dall’art. 3, comma 54, l. 244/2007, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni “… sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto“. Corte dei Conti per la Puglia, sent. n.614/2021.

I TERMINI DI CONSEGNA DELLE LIQUIDAZIONI DI SPESA

DL 8/4/13, n. 35, conv. nella L. 6/6/13, n. 64, art. 6, comma 8: le liquidazioni di spesa di transazioni commerciali debbono pervenire all’Ufficio di controllo (di Ragioneria) almeno 15 gg prima della scadenza del termine di pagamento.

POSSIBILITA’ DI DELEGA

Per i poteri di delega sulle sottoscrizione degli atti di liquidazione e altre modalità organizzative, vedasi il regolamento di contabilità di ciascun Ente.

RILEVAZIONE DELLE ECONOMIE

In fase di liquidazione delle spese il responsabile del servizio competente rileva, altresì, le eventuali economie, ovvero minori spese sostenute rispetto all’impegno assunto, ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136), gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

VERIFICHE DI INADEMPIENZA FISCALE

Ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro devono procedere alla verifica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Vedasi: il regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e la Circolare del 21 marzo 2018 n. 13 della Ragioneria generale dello Stato.
In caso il beneficiario del pagamento della P.A. sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno € 5.000,00, si sospende il pagamento e si avvia la procedura per il trasferimento delle somme, corrispondenti all’inadempienza, direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione o agli altri ai Concessionari creditori.
Durante il periodo di emergenza epidemiologica Covid-19 la suddetta procedura è stata sospesa dall’8/3/2020 al 30/6/2021 dal DL 19/5/20, n. 34 conv. nella L. 17 luglio 2020, n. 77 e dall’art. 9 del DL 25 maggio 2021, n. 73 sostegni bis conv. L. 23 luglio 2021, n. 106.

IL DURC

Ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10, del DL 185/2008 conv. nella L. 2/2009, le Stazioni appaltanti/committenti devono chiedere per via telematica tramite lo sportello unico previdenziale il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in riferimento agli operatori economici che acquisiscono una committenza di un lavoro pubblico o privato.
Il DURC è obbligatorio per tutte le fasi di realizzazione delle opere pubbliche e per le forniture di beni o servizi delle P.A.
Sono escluse dall’obbligo del Durc le minute spese economali.
In caso vi sia un Durc irregolate, si sospende il pagamento e si avvia la procedura per il trasferimento delle somme corrispondenti all’inadempienza direttamente agli enti previdenziali ed assicuratiivi creditori (art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016).

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