Le «missioni» ed i rimborsi spese per sindaco, assessori e consiglieri

I tagli previsti dalla manovra correttiva sulle missioni (comma 12 dell’art.6 del d.l. 78/2010) riguardano le spese connesse ai trasferimenti effettuati per conto dell’amministrazione di appartenenza per l’espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede comunale (concetto di missione in senso proprio). 

Essi non si applicano nei seguenti casi:

– spesa sostenuta per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Sindaco per accedere alla sede comunale, in quanto residente in altro comune. I relativi stanziamenti trovano allocazione finanziaria diversa dagli stanziamenti finalizzati alla copertura delle spese di missioni; motivo per cui i rimborsi previsti dal comma 3 dell’art.84 del D.lgs. 267/00 sono esclusi dall’ambito di applicazione del comma 12 dell’art.6 del d.l. 78/2010.

– i rimborsi per spese di missione sostenute dagli organi di governo dell’ente locale per recarsi negli enti sovracomunali nel compimento dell’attività istituzionale. Questi trovano una loro regolamentazione nel comma 1 dell’art.84 del D.lgs n.267/00 come modificato dall’art.5, comma 9 del d.l. 78/2010. Essi hanno una allocazione differente dagli stanziamenti presi in considerazione dal comma 12 dell’art.6 del d.l. 78/2010 e pertanto non soggiacciono ai limiti quantitativi individuati dal predetto articolato normativo.

Qual è il regime di queste ultime? Fino all’emanazione del decreto ministeriale di determinazione della misura del rimborso, le somme indicate dal D.M. 12 febbraio 2009 per il rimborso forfetario previsto dal regime previgente continuano ad operare quali limiti massimi al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, non essendo ammissibile un rimborso senza limiti, stante l’intento dichiarato del legislatore di volere ridurre il costo degli apparati politici ed amministrativi. Inoltre, l’espressione lessicale spese di viaggio indicata nel comma 1 del testo vigente dell’art. 84 del d.lgs. n. 267 del 2000 costituisce una sintesi verbale che include oltre le spese di viaggio in senso tecnico (le spese cioè correlate ai mezzi di trasporto utilizzati per recarsi al luogo di missione e di ritorno) anche le spese di pernottamento e di consumazione dei pasti (c.d. spese di soggiorno) debitamente documentate.

Infine, possono essere rimborsate le spese di viaggio sostenute dal Sindaco e dagli amministratori per recarsi con i mezzi propri, nell’espletamento delle funzioni istituzionali, presso le frazioni del comune. Le suddette spese di viaggio non sono dissimili da quelle sostenute dal Sindaco per recarsi dalla propria residenza nelle sede istituzionale. Tali spostamenti, quindi, non rappresentano, in altri termini, missioni in senso proprio e pertanto, i rimborsi degli stessi non sono ricompresi nel campo di applicazione del comma 12 dell’art.6 sopra citato (ferma restando l’inapplicabilità della norma alle spese di viaggio sostenute dagli organi di governo). A chiarire questi aspetti è la sezione controllo per la Liguria della Corte dei conti (parere n. 10/2011).

Riferimenti normativi:

comma 12 dell’art.6 del d.l. 78/2010: “A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all’estero di cui all’art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazioni di pace. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all’estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive”.

Comma 3 dell’art.84, del D.lgs. 267/2000: “Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.

comma 1 dell’art.84: “Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.

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