Mancato accantonamento su alcuni residui
Dall’esame del conto consuntivo di un comune, è stato rilevato dai giudici contabili come l’ente abbia confermato la sottostima del Fondo crediti di dubbia esigibilità a causa del mancato accantonamento relativo ai residui del Titolo III.
La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, evidenzia come tale situazione sia di estrema gravità in considerazione della violazione dell’art. 167, comma 2, del Tuel e dell’allegato 4/2, punto 3.3. del d.lgs. n. 118/2011, in quanto in questo modo l’ente locale ha finito per ridurre indebitamente l’operatività di questo fondamentale presidio per gli equilibri di bilancio.
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