I giudici contabili, a seguito della verifica dei dati del
conto consuntivo di un ente locale, riscontrano il
mancato accantonamento nel risultato del conto consuntivo 2015 dell’importo relativo al
Fondo crediti di dubbia esigibilità, fornendo indicazioni precise all’ente locale sul corretto calcolo da effettuare e della irregolarità contabile riscontrata. A fronte dei rilievi dei magistrati contabili, il Comune si difende precisando come la maggior parte dei residui attivi oggetto di accantonamento alla data della deliberazione di riaccertamento ordinario risultavano già incassati per la maggior parte, di qui l’inutilità del citato accantonamento.
I principi contabili
Secondo il Collegio contabile il ragionamento effettuato dal comune è in violazione dei principi contabili contenuti nell’Allegato 4.2 del d. lgs. n. 118 del 2011 e ss. mm.ii. Tale principio fissa le modalità di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, richiedendo uno stanziamento (nel bilancio di previsione) o un accantonamento (nel rendiconto) minimo obbligatorio calcolato sull’andamento delle riscossioni negli esercizi pregressi.
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