In merito all’assunzione dei vigili stagionali, pur essendo le citate spese ammesse e finanziabili con i proventi del codice della strada, pur avendo previsto il legislatore con il d.l.78/2015 la deroga alla nullità delle citate assunzioni in caso di assunzioni stagionali non superiori per anno solare a cinque mesi, tuttavia, la spesa sostenuta resta in ogni caso soggetta ai limiti di cui all’art.9 comma 28 d.l.78/2010. Tali sono le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, nella deliberazione n.131, depositata in data 21/06/2016.
Le assunzioni di vigili stagionali sono soggette ai limiti del lavoro flessibile – Il commento di V. Giannotti
In merito all’assunzione dei vigili stagionali, la spesa sostenuta resta in ogni caso soggetta ai limiti di cui all’art.9 comma 28 d.l.78/2010.
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