Il fatto
A seguito della verifica della relazione di fine mandato del Sindaco, il magistrato istruttore ripercorre i termini degli adempimenti previsti dalla normativa anche al fine dell’eventuale applicazione della sanzione pecuniaria. In ordine alla durata del mandato e al termine per la sottoscrizione della relazione fine mandato, l’art.1, c. 1, della L. n. 182/1991 precisa che, le elezioni si tengono in una finestra temporale compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell’anno, ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi, quindi, possono svolgersi anche prima della richiamata scadenza del mandato di cinque anni
stabilita dall’art. 51 del T.U.E.L. (ad esempio ciò si verifica quando le nuove elezioni sono state fissate per il mese di maggio mentre quelle precedenti si erano tenute a giugno). Ne consegue che, in tale ipotesi, si ha la cessazione del mandato amministrativo per effetto della proclamazione dei nuovi eletti, quindi prima del decorso dei cinque anni. Relativamente ai termini per la sottoscrizione della relazione il Collegio contabile ritiene che, al fine di assicurare esigenze di certezza ed omogeneità, “il termine dei 60 giorni antecedenti la scadenza del mandato è calcolato a ritroso rispetto alla data delle elezioni amministrative fissate con decreto del Ministro dell’Interno” (Sezione delle Autonomie, deliberazione n.15/2016).
Nel caso di specie, l’ente locale oggetto di verifica, alla luce della data di indizione delle elezioni stabilita dal Ministro dell’Interno, il termine per la redazione e sottoscrizione della relazione da parte del Sindaco deve essere individuato (conteggiando a ritroso 60 giorni antecedenti alla data delle elezioni) nel 15 marzo 2023 e che da tale data decorrono i termini per i successivi adempimenti, dei quali l’ultimo è la pubblicazione sul portale dell’ente.
Le conclusioni
Tenuto conto, pertanto, delle scadenze temporali fissate dall’art. 4 del D.lgs. 149/2011, la relazione redatta e sottoscritta entro il 15 marzo 2023, deve risultare certificata entro il 30 marzo 2023 dall’Organo di revisione,
inviata alla Sezione regionale entro il 2 aprile 2023, pubblicata sul sito dell’ente entro il 6 aprile 2023. Nel caso di specie, il Sindaco ha sottoscritto la relazione in data 29 marzo 2023 (oltre la data del 15 marzo), è stata certificata dall’Organo di revisione in data 29 marzo 2023 nei termini di legge, trasmessa alla Corte dei conti in data 30 marzo 2023 e in pari data pubblicata sul sito web istituzionale del Comune, con l’annotazione della data di trasmissione alla Sezione regionale, entro i termini prescritti.
Pertanto, secondo il Collegio contabile, nessuna sanzione può essere applicata per il solo ritardo del Sindaco nella sua sottoscrizione, essendo stati rispettati gli altri termini. Infatti, la sanzione è irrogata solo in due casi, ossia la mancata redazione e la mancata pubblicazione della relazione. D’altra parte, il ritardo nella sottoscrizione non ha pregiudicato il diritto dei cittadini a consultare, entro un certo lasso di tempo prima delle elezioni, le informazioni di cui alla relazione di fine mandato in vista del voto, in quanto lo stesso risulta essere stato assicurato con la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell’Ente entro il termine prescritto per legge.
Pur non applicando la sanzione, il Collegio ha invitato l’ente locale per il futuro ad una più scrupolosa osservanza di tutte scadenze temporali previste dall’art. 4 del D.lgs. 149/2011.
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