L’affidamento di un incarico esterno troppo lungo lede il principio della temporaneità

Non vi sono dubbi sul fatto che un ente locale possa ricorrere, sussistendone le motivazioni, al conferimento di incarichi esterni, ma resta pur sempre un’ipotesi eccezionale e il carattere della temporaneità.

20 Giugno 2022
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Non vi sono dubbi sul fatto che un ente locale possa ricorrere, sussistendone le motivazioni, al conferimento di incarichi esterni, ma resta pur sempre un’ipotesi eccezionale e il carattere della temporaneità. Su quest’ultima condizione dell’incarico di natura temporanea la Corte dei conti per l’Emilia-Romagna ha censurato il comportamento di un ente locale che ha stabilito una durata di quasi due anni.

La verifica

 A seguito di verifica da parte del magistrato istruttore è emerso il conferimento di un incarico esterno, in relazione ad un progetto teso ad assicurare continuità nel filone spazi e parchi come beni comuni, all’interno dei quali sono state create sperimentazioni di usi temporanei di beni comuni, allo scopo di attivare l’utilizzo di immobili e spazi urbani dismessi. L’incarico è stato affidato ad un professionista architetto, a seguito esperimento di procedura comparativa, per un compenso di euro 40.000. La durata dell’impegno previsto è stata di circa due anni dalla data di affidamento, definito dall’ente incarico “temporaneo”.

A supporto dell’incarico, l’ente locale ha, altresì, trasmesso: a) il parere del collegio dei revisori sull’atto di affidamento; b) le dichiarazioni di incarichi e cariche e di assenza di conflitto di interesse del professionista; c) la lettera di affidamento incarico, con allegato schema di disciplinare, in pendenza di stipula del contratto, nonchè il contratto stipulato con il professionista, debitamente sottoscritto (inserito nel registro contratti); d) la relazione del professionista sulle attività svolte nel primo trimestre.

Le indicazioni del Collegio contabile

Esaminata la documentazione, i magistrati contabili, pur dando atto che l’atto di conferimento dell’incarico è stato adottato nel rispetto dei requisiti di legge, hanno rilevato che la durata prevista dall’incarico collide con il principio di eccezionalità della disciplina della materia. Infatti, la normativa prevista dall’art.7, comma 6, del d.lgs. 165/01 ha previsto che “Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

  1. a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
  2. b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  3. c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
  4. d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”.

In altri termini, il ricorso a personale esterno incaricato, essendo “eccezionale”, comporta che i conferimenti disposti abbiano sempre il carattere della temporaneità.

Ricorda, infine, il Collegio contabile come, in caso di incarico esterno ad un pubblico dipendente le disposizioni legislative prevedono la necessità del nullaosta dell’amministrazione di appartenenza e, in assenza, sono stabilite conseguenze, ex art. 53 d. lgs. n. 165/2001.

In conclusione la durata di quasi due anni dell’incarico previsto per il consulente esterno non rientra nell’ipotesi di temporaneità dell’incarico previsto dalla normativa.

prontuario per lufficio ragioneria QUECCHIA

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