La sorte del debito per somma urgenza in mancanza dell’approvazione da parte dell’ente locale

La questione controversa riguarda i lavori di somma urgenza non pagati dall’ente locale e dell’aggressione del creditore nei confronti del funzionario, dove la sentenza di primo grado aveva sollevato da responsabilità il funzionario e la Corte di appello, al contrario, l’aveva ritenuto responsabile, tanto che la questione è giunta in Cassazione.

14 Ottobre 2021
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La questione controversa riguarda i lavori di somma urgenza non pagati dall’ente locale e dell’aggressione del creditore nei confronti del funzionario, dove la sentenza di primo grado aveva sollevato da responsabilità il funzionario e la Corte di appello, al contrario, l’aveva ritenuto responsabile, tanto che la questione è giunta in Cassazione.

La decisione del Tribunale

A fronte della chiamata in causa del funzionario da parte della ditta che aveva eseguito lavori di somma urgenza, il giudice di primo grado ha ritenuto esente da responsabilità il funzionario. Nel caso di specie, infatti, il tribunale adito dall’impresa ha constatato: a) l’assenza di un atto formale di conferimento dell’incarico da parte; b) l’assenza di una deliberazione dell’ente locale; c) la mancanza del relativo impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancia di previsione; d) l’assenza, infine, di un verbale di somma urgenza. Non ravvisandosi spazi per la decisione di ingiustificato arricchimento dell’ente, in considerazione della mancata utilità dell’opera realizzata, la responsabilità non avrebbe potuto essere indirizzata nei confronti del funzionario ordinante.

La decisione della Corte di appello

L’impresa ha proposto appello alla decisione del giudice di primo grado. Il funzionario ne ha chiesto il rigetto del gravame, proponendo a sua volta appello incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, ed eventuale azione di indebito di arricchimento nei confronti dell’ente locale nell’ipotesi di accoglimento della domanda della ditta. L’ente locale, chiamato in giudizio, ha contestato che l’incarico dei lavori di somma urgenza fosse stato conferito dal funzionario chiamato in giudizio, confermando che non era stato redatto alcun verbale di somma urgenza sottoscritto da un funzionario dell’ente, eccependo, altresì, la novità della domanda di ingiustificato arricchimento proposta dal funzionario.

La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il funzionario per l’importo totale dei lavori eseguiti e reclamati dalla ditta, dichiarando al contempo inammissibile l’appello incidentale condizionato proposto dal funzionario condannando quest’ultimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio di merito in favore del creditore e dell’ente locale.

Avverso la decisione della Corte di appello ha presentato ricorso in Cassazione il funzionario, evidenziando come avesse errato la sentenza nel dichiarare la sua responsabilità esclusiva nella vicenda non considerando le prove testimoniali.

La conferma in Cassazione

A dire della Cassazione (sentenza n.27412/2021) il ragionamento della corte di appello risulta motivato, in quanto la prova, del conferimento dell’incarico da parte del funzionario alla ditta individuale, è stata ritenuta raggiunta non solo in base ad un ragionamento presuntive ma anche sulla base delle dichiarazioni testimoniali e che sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze

probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.

Avendo ritenuto i motivi inammissibili la sentenza di condanna al pagamento da parte del funzionario è stata confermata in via definitiva.

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