Le indicazioni dei giudici contabili
Al fine di operare in conformità ai principi contabili, il Collegio contabile evidenzia il corretto iter riguardante la costituzione e sottoscrizione del fondo integrativo. In particolare, funzionale alla corresponsione del trattamento accessorio in primo luogo l’ente ha l’obbligo di individuare in bilancio le risorse, in secondo luogo nasce l’obbligo della costituzione del fondo con cui è impresso alle risorse un vincolo di destinazione, da ultimo dalla fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse mediante la contrattazione decentrata, necessaria ai fini di impegno e pagamento. Pertanto, la sottoscrizione del contratto decentrato rappresenta il presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento. Qualora alla fine dell’esercizio, la sottoscrizione del contratto non sia ancora intervenuta, nelle more della stessa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo e vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate e, non potendo l’ente assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.
Mentre spetta all’ente operare la sopra indicata procedura al fine di poter corrispondere ai propri dipendenti il salario accessorio, particolare rilevanza assume il ruolo dei revisori dei conti a vigilare sulla corretta costituzione del fondo ed espletare le verifiche prescritte dagli artt. 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
Nel caso di specie, non avendo l’ente locale sottoscritto il contratto decentrato nell’anno di riferimento, ha errato nella rilevazione del Fondo pluriennale vincolato, mentre avrebbe dovuto correttamente fare confluire le risorse nel fondo vincolato in attesa della sua utilizzazione una volta sottoscritto il contratto decentrato.
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