La ripubblicazione per errore informatico della relazione di fine mandato non salva l’ente dalla sanzione

7 Ottobre 2022
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L’avvenuta pubblicazione nei termini, sul sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato del Sindaco che, per errore sia stata eliminata il giorno successivo, non salva l’ente dall’applicazione della sanzione, anche se ripubblicata nuovamente ma fuori dei termini perentori imposti dalla legge. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.136/2022) che ha irrogato la sanzione all’ente locale inadempiente.

Il fatto

Il Collegio contabile ha verificato la mancata pubblicazione della relazione di fine mandato, avendo l’ente proceduto a nuove elezioni in data 22 giugno 2022, a fronte delle precedenti elezione amministrative tenutesi in data 11 giugno 2017, con elezioni del sindaco all’esito del primo ballottaggio. In ragione dei rilievi dei giudici contabili, l’ente locale ha risposto precisando che “per puro errore materiale la pubblicazione è stata effettuata dal giorno 9/05/2022 al giorno 9/05/2022” riportandone la schermata rappresentativa. In ragione di tale errore l’ente ha proceduto alla ripubblicazione in data 11 agosto 2022.

La decisione del Collegio contabile

Dopo aver evidenziato le disposizioni legislative, il legislatore ha previsto che, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale. Ai fini della dovuta trasparenza il legislatore si è preoccupato di evidenziare che tale obbligo viene soddisfatto con la pubblicazione sul sito dell’ente per garantire la più ampia conoscibilità dell’azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo. La relazione è certificata dall’Organo di revisione dell’ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In altri termini, il legislatore ha fissato una serie di termini (per la redazione, certificazione, invio alla Corte dei conti e pubblicazione sul sito istituzionale) che, in funzione del principio di trasparenza, impongono che la relazione di fine mandato sia redatta e pubblicata secondo precise cadenze temporali, in modo da consentire al cittadino di valutare l’operato dell’amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.

In caso di inadempimento a tal preciso obbligo, l’Amministrazione è tenuta irrogare la sanzione amministrativa ai responsabili dell’inadempimento accertato dalla Sezione regionale di controllo, trasmettendo poi a questa una sintetica relazione sugli esiti dell’attività di effettivo incasso del credito comunale.

Nel caso di specie, il Collegio contabile ha rilevato la violazione delle disposizioni di riferimento, posto che la relazione di fine mandato risulta pubblicata sul sito istituzionale dell’ente il 9 maggio 2022, ma soltanto per un giorno, salvo poi essere stata nuovamente pubblicata in data 11 agosto 2022, dopo lo svolgimento delle consultazioni elettorali. È, pertanto, evidente che la pubblicazione della relazione di fine mandato soltanto per un giorno equivale alla mancata pubblicazione poiché non consente alla stessa di realizzare la funzione conoscitiva che le è propria in vista dello svolgimento delle prossime elezioni. D’altra parte, lo stesso ente ha ammesso che la pubblicazione per un solo giorno è da imputarsi ad “un errore materiale” ed ha, successivamente alla ricezione della nota istruttoria di questa Sezione, proceduto alla ripubblicazione della relazione stessa, sebbene ormai ampiamente al di fuori dei termini di legge.

Spetterà all’ente locale, in ragione della tardiva pubblicazione della relazione di fine mandato, comunicare alla Sezione regionale di controllo, entro sessanta giorni, le sanzioni irrogate.

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