La riduzione del fondo del salario accessorio in modo proporzionale al personale dipendente è irreversibile

di Vincenzo Giannotti

Il quesito posto da un comune è particolarmente interessante in quanto investe la contabilizzazione e costituzione del fondo da parte di tutte le amministrazioni alle prese con la corretta interpretazione dall’art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 che prevede la riduzione del fondo anno base 2010 in modo proporzionale alla cessazione del personale dipendente, il quale in ogni caso non deve essere superiore a quello dell’anno 2010. In particolare il quesito del comune riguarda la riduzione del fondo operata per la cessazione del personale dipendente e, posta la citata riduzione, la richiesta di parere riguarda la possibilità di utilizzare i citati spazi di riduzione ottenuta, per poter inserire, nel limite del non superamento del fondo anno 2010, ulteriori risorse a bilancio quali quelle dell’art.15 comma 5 (in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione effettuati a parità di personale) e comma 2 (concernente la possibilità di integrare il fondo sino ad un importo massimo dell’1,2% del monte salari 1997).

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