La Corte dei conti calabrese (sentenza n.72/2020) affronta la questione della responsabilità erariale del dirigente dei servizi finanziari distinguendo il rilascio del parere nelle due diverse ipotesi, la prima in occasione delle deliberazioni di Giunta o di Consiglio, la seconda sulle determinazione dei responsabili di servizio che comportino impegni di spesa. I giudici contabili hanno, infatti, precisato come sugli atti degli organi collegiali, vi sia stato un nuovo indirizzo dei giudici contabili a seguito delle disposizioni introdotte dal d.l. 174/2014 che ha disciplinato ex novo il controllo di regolarità contabile affidando più incisive funzioni di verifica al responsabile finanziario, mentre sugli impegni di spesa la responsabilità non può che essere riferita a chi impegna la spesa che è tenuto a verificare la legittimità degli impegni alla normativa, lasciando al visto contabile la sola ed esclusiva funzione di rendere esecutivo l’impegno, senza alcuni spazio in termini di legittimità degli atti sottostanti.
Regolarità contabile sugli atti collegiali
Il caso oggetto di scrutinio da parte del Collegio contabile, riguarda la responsabilità erariale del dirigente finanziario che aveva rilasciato il parere di regolarità contabile ex art.49 del Tuel su un atto di assunzione del personale di staff del sindaco in un ente in riequilibrio finanziario ex art.243-bis del Teul e senza la preventiva autorizzazione della Commissione di stabilità finanziaria degli enti locali. Il coinvolgimento del responsabile finanziario sul parere rilasciato è stato quindi analizzato dai giudici contabili. In via preliminare, il Collegio contabile, ha evidenziato come già prima del d.l. 174/2012, il parere di regolarità contabile richiesto al responsabile del servizio finanziario su ogni deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio era considerato dalla giurisprudenza contabile come una valutazione sostanziale in ordine alla legittimità della spesa. Un parere che svolge funzione consultiva di controllo, sebbene non vincolante sugli organi rappresentativi. Successivamente il d.l. 174/2012 ha introdotto l’art. 147 bis che disciplina ex novo il controllo di regolarità amministrativa e contabile stabilendo, con una previsione di carattere generale, che nella fase preventiva di formazione dell’atto il controllo contabile viene esercitato dal responsabile del servizio finanziario con il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria. Sempre a dire del legislatore, il controllo di regolarità amministrativa e contabile deve garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. L’introduzione del citato art.147-bis è stata interpretata nel senso che le attribuzioni e il ruolo del responsabile del servizio finanziario risultano potenziati con l’obiettivo di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio e la salvaguardia della sana gestione finanziaria. Ciò, infatti, è espressamente chiarito dalla formulazione del nuovo articolo 153 del Tuel dove è espressamente previsto che “Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e, più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica”.
In defintiva, per il Collegio contabile calabrese, il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del Tuel involge un controllo di natura sostanziale in ordine alla osservanza dei principi di natura contabile-finanziaria e alla salvaguardia degli equilibri finanziari e, quindi, alla legittimità della spesa.
Nel caso di specie, il responsabile finanziario, per aver rilasciato il parere contabile sulla delibera di giunta comunale che ha disposto l’assunzioni di personale di staff del sindaco senza nulla eccepire sulla illegittimità della scelta anche in funzione delle criticità finanziarie dell’ente locale, si è esposto a responsabilità erariale per l’inutile e improduttiva spese sostenuta dall’ente locale, ricordando come il personale di staff non svolgendo compiti di natura istituzionale nessuna utilità può fornire alla comunità amministrata. In altri termini, il Responsabile del servizio finanziario è incorso in una condotta gravemente colposa per avere apposto parere favorevole su una delibera che aveva l’effetto di espandere la spesa corrente in un periodo di conclamata crisi finanziaria e che, pertanto, si poneva in contrasto con gli obiettivi indicati nel piano di riequilibrio per il risanamento del bilancio.
Il parere contabile sulle determine
I giudici contabili calabresi, in merito all’altra posta di danno erariale, riguardante la legittimità della spesa a seguito del visto contabile rilasciato sulla determina del responsabile dei servizi, considerata dalla procura come responsabilità erariale in parte attribuita anche al responsabile finanziario, ha invece effettuato un distinguo rispetto ai pareri resi agli organi collegiali. Riprendendo le indicazioni della Corte dei conti in sede di appello (sentenza n.276/2019) ha precisato che “Nel caso di determinazione dirigenziale, la normativa non prevede la necessità di un parere preventivo, inteso a valutare la legittimità della determinazione, ma solo l’apposizione da parte del responsabile del servizio, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, n. 4 del TURL) che rende esecutivo il provvedimento”. In conclusione, nessuna responsabilità può essere attribuita al responsabile finanziario sul visto finanziario rilasciato sulle determine dei responsabili di servizi che impegnano le spese, essendo la sua attività esclusivamente rivolta ad attestare la copertura finanziaria, che condiziona l’esecutività del provvedimento.
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