La relazione di fine mandato risponde al principio di accountability degli amministratori locali

21 Ottobre 2022
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L’art. 4 del decreto legislativo n. 149/2011 prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n. 137/2022/VSG, pubblicata lo scorso 6 ottobre, la relazione di fine mandato risponde al principio di accountability degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa e finanziaria, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative. In quest’ottica, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e di trasparenza del controllo democratico, di cui all’art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”).

La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, un importante strumento di conoscenza dell’attività svolta nell’esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un’amministrazione all’altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione dell’ente; la comunità locale, nell’esercitare consapevolmente il proprio diritto-dovere di voto, deve essere resa edotta della reale situazione finanziaria dell’ente, secondo le tempistiche previste dal legislatore e ritenute dallo stesso congrue a tale fine. Ciò al fine del compimento sostanziale del processo cognitivo alla base del principio democratico nel cui ambito il cittadino elettore deve avere la possibilità di estrarre, prima del voto, il confronto tra programmato (relazione di inizio mandato) e realizzato (relazione di fine mandato). In questo modo, al termine della consiliatura, si perfeziona quel processo che annualmente, è scandito dal confronto tra bilancio di previsione e rendiconto generale, e che si riflette, sul versante programmatico, nella rimodulazione del Documento Unico di Programmazione.

L’obbligo di redigere e pubblicare la relazione di fine mandato concorre, per tale via, alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativo-politica degli enti locali e, in tal senso, rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA., anch’esso presidiato da specifiche sanzioni (cfr. delib. n. 174/2018/VSG, sez. reg. di controllo per la Lombardia).

Proprio alla luce delle predette finalità, la relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata

delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

  1. a)sistema ed esiti dei controlli interni;
  2. b)eventuali rilievi della Corte dei conti;
  3. c)azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
  4. d)situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’art. 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
  5. e)azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
  6. f)quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

Lo schema tipo di relazione, ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del decreto legislativo n. 149/2011, è stato approvato con il d.m. 26 aprile 2013, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; a tale decreto, sono allegati tre schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle Province (all. A), per i Sindaci di Comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (all. B) e per i sindaci di Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (all. C).

La specifica funzione di presidio al principio di trasparenza della relazione di fine mandato emerge anche dall’art. 3, comma 3, del citato decreto, secondo cui tali relazioni “sono divulgate sul sito dell’ente per garantire la più ampia conoscibilità dell’azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo”.

La relazione è certificata dall’organo di revisione dell’ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Come accennato, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha previsto che la relazione di fine mandato, e la relativa certificazione, siano pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’Organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Tutti i termini stabiliti dal legislatore (per la redazione, certificazione, invio alla Corte dei conti e pubblicazione sul sito istituzionale) non appaiono, dunque, casuali e, in funzione del principio di trasparenza, impongono che la relazione di fine mandato sia redatta e pubblicata secondo precise cadenze temporali, in modo da consentire al cittadino di valutare l’operato dell’amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli. Per rafforzare la cogenza delle previsioni dell’art. 4 del decreto legislativo n. 149/2011, il comma 6 della stessa norma ha previsto specifiche sanzioni pecuniarie nei casi di mancata redazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente della relazione di fine mandato, nonché l’obbligo del Sindaco di dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.

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