Le
anticipazioni di tesoreria, rappresentano delle facilitazioni accordate agli enti locali per evitare di non poter effettuare i pagamenti dovuti ai loro fornitori. Le stesse
possono essere utilizzate, pertanto, esclusivamente
in presenza di uno sfasamento nel tempo
tra incassi previsti (spesso concentrati nei mesi di giugno e dicembre)
e pagamenti da effettuare (slegati da periodi predeterminati). Un utilizzo protratto nel tempo e non restituito nell’anno, potrebbe corrispondere ad un vero e proprio finanziamento a medio termine non consentito dall’ordinamento contabile e vietato anche dai principi costituzionali sulle legittime forme di finanziamento da parte degli enti locali. Inoltre, ai sensi dell’
art. 195 T.U.E.L., il Comune può ricorrere all’utilizzo di alcune entrate vincolate prima di utilizzare le anticipazioni di tesoreria, ferma restando la loro restituzione con espressa evidenza contabile. Lo specifico ammontare dell’anticipazione di tesoreria fruibile dall’ente locale ex
art. 222 T.U.E.L., inoltre, va commisurato, in modo costante, al saldo sussistente fra anticipazioni e restituzioni medio tempore intervenute nell’anno. In altri termini, il ricorso a tale forma d’indebitamento, soprattutto se reiterato nel tempo, oltre a produrre, un aggravio finanziario per l’ente per il pagamento degli interessi dovuti al tesoriere, può finanche costituire il sintomo di latenti squilibri nella gestione finanziaria e potrebbe mascherare forme di finanziamento a medio/lungo termine come si è detto vietate.
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