Inoltre, il divieto previsto nel bando dell’ avvalimento appare logico e scevro da possibili violazioni in astratto della normativa anche comunitaria, in quanto la motivazione principale discende dalla necessità, da parte del Comune, di avere un socio privato che possa apportare in via diretta il proprio Know how tecnico, gestionale, organizzativo nel settore oggetto del bando, nonché la propria capacità tecnica manageriale per il migliore conseguimento degli obiettivi di crescita e sviluppo della società. Sono queste le conclusioni cui è pervenuto il T.A.R. Abruzzo, Sez. I, nella Sentenza 30/03/2017 n.153 qui di seguito commentata.
Il fatto
Una società ha chiesto l’annullamento del bando di gabra e degli atti ad esso presupposti, a fronte della procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune per la selezione, tramite procedura ristretta ex articolo 61 del d.lgs 18 aprile 2016, n.50, del socio privato della costituenda società mista per la gestione del servizio di igiene ambientale. I motivi di doglianza della citata società risiedono nel divieto, prescritto nel bando e nel disciplinare di gara, del possibile ricorso all’ avvalimento della capacità di terzi da parte delle società partecipanti, in quanto trattasi di clausole che si porrebbero in violazione delle direttive comunitarie e della normativa nazionale secondo le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs.50/2016.
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