La disposizione stabilisce inoltre che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento (quindi nel nostro caso dal 1° gennaio 2023). La legge finanziaria 2007, comma 169, ha poi codificato il principio della retroattività delle delibere tariffarie, purché approvate “entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”.
Ebbene, le disposizioni citate fanno riferimento alla “data fissata da norme statali”, ovvero al 15 settembre 2023, per cui è senz’altro possibile intervenire successivamente alla data di adozione del bilancio comunale, purché entro il 15 settembre 2023 (termine da ultimo fissato con DM del 26/7/2023).
Con una disposizione introdotta in sede di conversione in legge del D.L. n. 4/2022, il Governo ha stabilito che “In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell’ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile” (art. 13 comma 5-bis della legge 28 marzo 2022, n. 25).
Ebbene, in forza di questa nuova disposizione, i Comuni che approvano aliquote e tariffe tributarie dopo l’approvazione del proprio bilancio di previsione, possono procedere solo con una variazione del bilancio per il recepimento delle variazioni accorse, senza necessità di riapprovare il bilancio stesso.
In conclusione, è possibile intervenire per modificare aliquote e tariffe dei tributi locali, nonché i relativi regolamenti, entro il termine perentorio del 15 settembre 2023. Occorre però prestare la massima attenzione al rispetto di tale termine, che la giurisprudenza considera perentorio e il cui sforamento comporta l’inefficacia delle delibere per l’anno in corso (Consiglio di Stato n. 4104/2017, n. 267/2018, n. 7273/2018 e n. 945/2019; TAR Lazio n. 8840/2023 e n. 9340/2023).
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