Senza il bilancio di previsione impossibile la costituzione e la sottoscrizione del contratto integrativo

25 Marzo 2024
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La certificazione dei revisori dei conti, in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, nonché le disposizioni inserite nel Testo unico del pubblico impiego e nei principi contabili, impediscono all’ente una possibile sottoscrizione del contratto integrativo, in assenza dell’approvazione del bilancio di previsione. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione n. 81/2024 della Corte dei conti della Sicilia.

La richiesta di parere

Un sindaco di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabili se, la sottoscrizione del contratto decentrato, può avvenire in assenza di bilancio, visto che il fondo è costituito secondo regole contrattuali ben definite che non lasciano discrezionalità all’ente se non per la parte variabile. Inoltre, in merito alla costituzione del fondo l’art.8, comma 4, del CCNL 2019-2021 prevede che “Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell’ambito di tale sessione negoziale, l’Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)”. Il dubbio, inoltre, riguarda il termine “compatibilità” con gli strumenti di programmazione dell’ente, ossia se sia possibile la costituzione e sottoscrizione del fondo in assenza del bilancio di previsione. Infine, l’ente ha chiesto se il fondo si considera impegnato con la sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato o se occorre un provvedimento specifico.

I principi contabili

Avuto riguardo alla corretta applicazione delle regole sul fondo integrativo, la giurisprudenza contabile ha distinto tre fasi obbligatorie e sequenziali:
a) la prima fase consiste nell’individuazione, in bilancio, delle risorse (stabili e variabili) che andranno a finanziare il fondo;
b) la seconda nell’adozione, da parte del dirigente, dell’atto di costituzione del fondo, sottoposto alla certificazione dell’organo di revisione;
c) la terza nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione. Pertanto, solo quando si completa l’intero iter, l’Ente può impegnare il fondo e può pagare il salario accessorio.

La costituzione del fondo

Dopo aver precisato che, la costituzione del fondo delle risorse decentrate è un atto unilaterale (determinazione a contrarre) che va adottato da parte del Dirigente prima possibile e si pone in termini di infungibilità rispetto alla successiva fase della contrattazione, momento in cui nasce il rapporto obbligatorio per l’Ente, i giudici contabili hanno evidenziato come, la compatibilità cui fa riferimento il comma 4 dell’art.8 del CCNL 2019-2021 (“compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione”), assuma carattere meramente “procedimentale”, presupponendo, in ogni caso, l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento al fine del completamento dell’iter previsto dall’ordinamento per la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo.

Sottoscrizione del fondo

Sulla possibilità dell’ente, pertanto, di poter sottoscrivere il fondo integrativo prima del bilancio di previsione, la risposta non può che essere negativa, per la semplice ragione che il Testo Unico del Pubblico Impiego prevede in modo espresso “il controllo sulla compatibilità ̀ dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti” (Art.40, comma 3-sexies e art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001). Indicazioni queste che sono espressamente contenute all’art.8, comma 4, del CCNL 2019-2021 secondo cui «Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto».
In conclusione, secondo i magistrati contabili, l’assenza del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento della contrattazione integrativa, impedisce la sopra citata verifica sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, con conseguente impossibilità della sottoscrizione definitiva del contratto integrativo.

Impegno delle somme

Nell’ultima domanda posta dall’ente locale, ossia se il fondo si considera impegnato con la sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato o se occorre un provvedimento specifico, la risposta è contenuta all’interno del principio contabile 5.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 secondo cui “Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili”.

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