La domanda del Sindaco
Un sindaco di un ente in dissesto ha posto il seguente quesito ai magistrati contabili: “Tra Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) e Ente Comune a chi compete il pagamento delle quote capitale e interessi di ammortamento effettuato negli anni intercorsi tra la dichiarazione del dissesto finanziario alla data del 31.12.2018 e il 31.12.2022, con specifico riferimento alle anticipazioni di liquidità contratte prima della data di tale dichiarazione”.
La risposta
Secondo i magistrati contabili la linea di demarcazione temporale della competenza sulla restituzione delle quote capitali e interessi sulle anticipazioni di liquidità, è stata modificata dal legislatore con l’art.1, comma 10, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ossia a partire dal 01/01/2023. A seguito di tali modifiche, infatti, l’art. 255 del TUEL prevede che: “Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 e dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206”. Prima di tale modifica il citato art.255 del Tuel prevedeva che “Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206”.
Sulla questione è stata investita anche la Sezione delle Autonomie che, con la deliberazione n.8/2022, ha avuto modo di precisare il seguente principio di diritto: «La gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l’estinzione di debito pregresso ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 35/2013 e di successivi interventi normativi, contratte dall’ente prima del 31 dicembre dell’anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto; non ricorre nella fattispecie la deroga alla competenza dell’OSL di cui all’art. 255 del TUEL, in quanto le stesse, oltre a non costituire indebitamento ai sensi dell’art. 119 della Cost., non sono assistite da delegazione di pagamento ex art. 206 TUEL, ma da altre forme di garanzia stabilite nei modelli di contratto tipo». Solo qualora l’ente locale esca dalla procedura di dissesto ritornando in bonis, allora il debito residuo verso la Cassa Depositi e Prestiti sarà ascrivibile nuovamente all’ente locale.
Conclusioni
Sulla base della sopra indicata normativa e dei principi di diritto enunciati dalla Sezione delle Autonomie, per il Collegio contabile il pagamento delle quote di capitale e interessi di ammortamento a decorrere dall’1.1.2023 spetti all’Ente, mentre prima di tale data i pagamenti erano di competenza dell’Organismo Straordinario di Liquidazione.
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