In considerazione di alcuni
dubbi sulle
corrette modalità del
recupero del disavanzo di amministrazione conseguente all’operazione di
riaccertamento straordinario dei residui, un Sindaco interroga i magistrati contabili al fine di avere contezza delle concrete operazioni di verifica del ripiano del disavanzo ovvero il controllo da svolgersi ogni anno al momento dell’approvazione del rendiconto con il quale è necessario accertare che la quota programmata di ripiano è stata recuperata e che non sia maturato, nel corso della gestione, un ulteriore disavanzo per il quale determinare la necessaria copertura.
Le indicazioni del DM 2/4/2015
Nella fase del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, la quota di disavanzo che emergeva (in generale data dal primo accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità) avrebbe potuto essere ripianata, con deliberazione di Consiglio comunale, in quote costanti per una durata non superiore a 30 anni. Tale possibile ripartizione in quote annuali del disavanzo da riassorbire avrebbe dovuto generare una verifica di tale riassorbimento che veniva indicata nello stesso decreto…
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