Il giudice non ha ritenuto opportuno affidare le tutele dei minori ad una Unione dei Comuni con trasferimento dell’assegnazione della tutela al di fuori del territorio dell’Unione. Precisati i fatti, è stato chiesto al Collegio contabile chi debbano essere imputate le spese inerenti alla gestione dei casi trasferiti, in particolare se tali spese siano da attribuire al Comune presso cui ha la residenza il nuovo tutore o meno. Le spese, sono molteplici e vanno dai costi del personale, alle rette per inserimenti in struttura, contributi, affido e altri costi diretti imputabili alla gestione del caso. A ciò si aggiunge come la legge regionale tenuto conto della presenza (o meno) delle funzioni tutorie a carico delle Amministrazione Pubbliche ad oggi affidatarie, al fine di individuare in maniera corretta, in assenza delle indicazioni di merito da parte del Tribunale per i minorenni, l’impiego delle risorse pubbliche nei bilanci degli enti interessanti dei provvedimenti sopra riportati. La risposta alla domanda è stata resa dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna con la deliberazione n.77/2019.
La risposta del Collegio contabile
Rilevano i giudici contabili che ambiti materiali riconducibili alla garanzia dei servizi sociali, ai sensi degli artt. 3, 38 e 120 della Costituzione, sono attribuibili anche alle Regioni ed agli Enti locali, che sono chiamati ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi alla persona. Dalla legge regionale si ricava come è il comune di residenza a dover garantire l’assistenza sociale, prevedendo al successivo comma 4 che: “Il Consiglio regionale stabilisce con propria direttiva le modalità di attribuzione degli oneri, anche economici, nel caso in cui la persona assistita sia residente in un comune diverso da quello ove si svolge l’intervento socio-assistenziale o socio-sanitario, fermo restando che, di norma, agli effetti del presente articolo non è da considerarsi comune di residenza quello nel quale la persona si trovi ricoverata in struttura socio assistenziale o socio sanitaria, né il comune ove il minore sia ospitato in affidamento familiare.”
Nonostante il decorso di più di 15 anni dalla legge regionale, il Consiglio regionale non ha però ancora provveduto ad emanare alcuna direttiva in merito, lasciando senza alcuna disciplina la materia dei criteri di ripartizione delle spese in presenza di minori affidati in Comuni diversi da quelli della loro residenza. A suo tempo la regione ha fornito un parere ai sensi del quale dal combinato disposto dagli artt. 43, 45, 144 e 147 del c.c., si desumerebbe che la competenza per gli oneri di assistenza sarebbe da individuarsi nella residenza della famiglia, obbligata al mantenimento della prole, specificando che: “gli oneri relativi all’assistenza al minore debbano essere di competenza del Comune nel quale si trova di volta in volta la residenza della famiglia”.
Stante il perdurante inadempimento da parte del Consiglio regionale, precisa il Collegio contabile che non è possibile esprimere un parere anche in considerazione del fatto che, in tale situazione, saranno, di volta in volta, i giudici di merito a dover disporre l’accollo delle spese sottese alla spettanza delle funzioni tutorie a favore dei minori a carico delle Amministrazione Pubbliche affidatarie, individuando non solo dette Amministrazioni affidatarie ma anche i relativi costi economici da porre a carico del bilancio dell’Ente.
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