Interessi di mora ancora in discesa: meno oneroso il pagamento tardivo

la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che è in calo di 0,75 punti percentuali, rispetto all’anno scorso, il tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, ossia decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella.

A stabilirlo, il provvedimento 27 aprile 2016, sulla base della media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015, stimata dalla Banca d’Italia.

Un’ulteriore diminuzione, quindi, dopo quella sancita nel 2015, quando la misura del tasso annuale passò, sempre con decorrenza 15 maggio, dal 5,14 al 4,88 per cento.

Gli interessi di mora, come prescritto dall’articolo 30 del d.P.R. n. 602/1973, vengono applicati, una volta trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo (escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi), a partire dalla stessa data di notifica della cartella e fino al giorno in cui avviene il pagamento.

La loro misura è aggiornata annualmente.

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