In ragione della tassatività delle ipotesi regolate del debito fuori bilancio dall’art.191, comma 1, del Tuel l’ente non può procedere al diretto riconoscimento dell’ingiustificato arricchimento, senza il vaglio del Consiglio comunale. Sono queste le indicazioni indirette chiarite dalla Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n. 242/2024).
La domanda
Un sindaco di un ente locale ha chiesto ai magistrati contabili un parere in materia di debiti fuori bilancio relativamente alla procedura di pagamento, facendo riferimento alla procedura di riconoscimento di un debito di cui all’art. 194 lett. e) del D.lgs. 267/2000, TUEL se sia possibile o ammissibile il pagamento della parte di arricchimento direttamente al depauperato, anziché aspettare l’eventuale azione di quest’ultimo nei confronti del funzionario con l’eventuale azione di regresso del medesimo funzionario, o anche una eventuale azione di surrogazione, secondo quanto avrebbe stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 446/1995.
La risposta del Collegio contabile
Pur giudicando inammissibile il parere, i magistrati contabili hanno ricordato all’ente locale come debba ribadirsi la vigenza e la tassatività delle disposizioni normative contenute nell’art.191 comma 1 del TUEL. In particolare, gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all’impegno. La comunicazione dell’avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all’ordinazione della prestazione con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
In altri termini, spetterà al consiglio comunale il riconoscimento del debito in assenza dell’impegno di spesa, evidenziando la responsabilità degli amministratori o dei funzionari che abbiano dato luogo al pagamento, sulla base della relazione elaborata dal responsabile della spesa nella quale dovrà essere considerata anche l’accertata utilità ricevuta dall’ente nei cui limiti il debito potrà essere riconosciuto.
Ingiustificato arricchimento non pagabile in via diretta dalla PA senza la previa approvazione del debito fuori bilancio
L’ente non può procedere al diretto riconoscimento dell’ingiustificato arricchimento, senza il vaglio del Consiglio comunale
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