Ingiustificato arricchimento dell’ente se il software creato dal professionista non era formalizzato (prima parte)

2 Aprile 2024
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La mancanza della forma scritta dell’incarico aggiuntivo di creazione del software elaborato dal professionista autonomo, non rientrante dai compiti affidati con l’incarico professionale, conduce all’ingiustificato arricchimento dell’ente e, come tale, risarcibile. È questa la conclusione cui è giunta la Cassazione (sentenza n.7178/2024) non essendo esperibili altre azioni da parte del professionista.

La vicenda

Un medico professionista ha convenuto in giudizio un’azienda sanitaria e il direttore generale, per aver creato, su specifica indicazione dell’azienda, un sistema di acquisizione ed elaborazione dei flussi informatici aziendali, successivamente utilizzato dall’Azienda. In ragione della mancata corresponsione del pagamento, per l’intesa attività svolta al di fuori del contratto professionale, ha adito il giudice civile al fine della quantificazione, anche in via equitativa, del risarcimento dovuto per l’attività supplementare non formalizzata dall’Azienda. Il giudice di primo grado ha dato ragione al professionista riconoscendogli l’ingiustificato arricchimento dell’ente con correlato risarcimento per l’attività espletata. Di contrario avviso la Corte di appello, secondo la quale l’ingiustificato arricchimento non avrebbe potuto essere richiesto in ragione dell’esperibilità di altre azioni giudiziali come quella della responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.) ovvero quella relativa alla tutela delle opere di ingegno (art.64 del d.lgs. n.30/2005).

Avverso la decisione ha proposto ricorso in Cassazione il professionista, sostenendo l’errore della Corte di appello per aver indicato che nel caso di specie ricorresse un’invenzione di servizio, una di azienda o una occasionale nonostante il rapporto fra le parti fosse di natura autonoma e non subordinata. D’altra parte, a dire del professionista, in assenza di una formalizzazione del rapporto con la P.A., non sarebbe stato possibile per legge agire ex art. 1218 c.c., in ragione del contenuto del contratto professionale stipulato, che non poteva concernere la realizzazione di software, pertanto, l’unica tutela normativamente possibile sarebbe stata quella ex art. 2041 c.c. sull’ingiustificato arricchimento. A dire del professionista la prestazione da risarcire sarebbe stata resa in seguito al conferimento di un diverso e complesso incarico professionale avente uno specifico e ben determinato oggetto, del tutto diverso da quello previsto nel contratto di lavoro autonomo.

L’accoglimento del ricorso

Per la Cassazione il ricorso è fondato. Infatti, non vi sono dubbi sul fatto che i rapporti con la P.A. richiedono, per la loro instaurazione, la forma scritta ad substantiam e che, di conseguenza, le prestazioni riconducibili a tali rapporti devono trovare la loro previsione nel testo dell’accordo, mentre nel caso di specie nessuna clausola, dell’unica intesa redatta fra le parti, menziona la creazione, da parte del ricorrente, di due software. Ha errato in questo caso la Corte di appello nell’indicare la possibile esperibilità dell’azione di cui all’art. 64 d.lgs. n. 30 del 2005, in quanto non si prevede alcuna brevettabilità di un software, alla luce anche del disposto dell’art. 45, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 30 del 2005, in base al quale non sono invenzioni i programmi di elaboratore.

>> LEGGI LA SECONDA PARTE DELL’ARTICOLO.

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