Incentivi ai tecnici allargati

ItaliaOggi
29 Novembre 2022
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di ANDREA MASCOLINI (ItaliaOggi – 29/11/2022) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Corte conti lombarda: ok anche per affidamenti diretti se si attiva un confronto comparativo
La nozione di gara va interpretata in maniera estensiva
L’incentivo ai tecnici delle amministrazioni è riconosciuto anche per gli affidamenti diretti se si attiva un confronto comparativo; la nozione di “gara” va interpretata in maniera estensiva. E’ quanto chiarisce la delegazione regionale della Corte dei conti Lombardia con la delibera n. 173 del 18 novembre 2022. La Corte affronta un tema sollevato da un’amministrazione in ordine all’applicazione dell’incentivo previsto dall’articolo 113, comma 2 del codice appalti vigente, a favore dei tecnici delle pubbliche amministrazioni. La norma stabilisce che le risorse finanziarie per la corresponsione degli incentivi confluiscano in fondo “in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi o forniture posti a base di gara” e che queste somme siano destinate ad incentivare lo svolgimento, da parte dei dipendenti delle amministrazioni, di funzioni tecniche svolte dai dipendenti (dalla programmazione al collaudo, esclusa la progettazione). Un’amministrazione chiedeva alla Corte dei conti- con espresso riferimento all’inciso “importo posto a base di gara” – se fosse possibile interpretare la norma in un’accezione ampia e tale da ricomprendere anche procedure in cui non si sia in presenza di una vera e propria gara ma di affidamenti semplificati (indagini di mercato, comparazione di più soluzioni negoziali, ecc.). Questo perchè anche gli affidamenti diretti possono essere preceduti da sistemi di confronto comparativo, oggetti di pubblicazionee quindi aperti alla concorrenza. La sezione regionale della magistratura contabile, ribadita la natura dell’incentivo quale “surplus di retribuzione che, in chiave premiale-e derogatoria rispetto al principio della onnicomprensività della retribuzione ordinaria”, accede all’accezione più ampia della nozione di “gara” prefigurata nel quesito della stazione appaltante. La delibera, quindi, da un lato conferma come presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi tecnici “l’esperimento di una procedura comparativa”, ma dall’altro “se ne accoglie una accezione estesa anche a forme più ridottee semplificate, riferibili quantomeno “allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare”, ivi compresa la disciplina derogatoriae temporanea introdotta dal decreto 77/2021 che ha previsto gli affidamenti diretti fino a 150.000 di lavorie 139.000 euro per servizi e forniture.

* Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 29 novembre 2022.

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