Incarico al direttore di consulenza fiscale e del lavoro dell’azienda speciale. È danno erariale

9 Febbraio 2023
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Il direttore di un’azienda speciale di un ente locale non può essere remunerato per funzioni aggiuntive, in ragione del principio di onnicomprensività della sua retribuzione. Con queste motivazioni la Corte dei conti del Lazio (sentenza n.68/2023) ha condannato per danno erariale il direttore per i compensi addizionali ricevuti per la consulenza del lavoro e fiscale.

La vicenda

Il direttore di un’azienda speciale è stato chiamato, dalla Procura della Corte dei conti, a rispondere del danno erariale per aver ricevuto remunerazione aggiuntive per l’incarico di consulenza in materia fiscale e del lavoro. A supporto della decisione di attribuire tale incarico addizionale supplementare, nonostante il principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente pubblico. sarebbe stata la decisione dell’Azienda di libertà riconosciuta di esercitare attività libero professionale. A dire della Procura il predetto incarico non rientrerebbe comunque tra quelli autorizzabili, in quanto non svolto a favore di terzi, ma nei confronti della propria amministrazione datrice di lavoro.

In ogni caso, è stato contestato il fatto, alternativo, di aver sottoscritto un contratto di lavoro applicando quello della dirigenza degli enti locali anziché del contratto Dirigenti dei servizi pubblici, ottenendo in tal modo un valore della sua retribuzione superiore, non potendo ignorare il convenuto delle disposizioni previste dallo statuto secondo cui il contratto da applicare sarebbe stato quello dei servizi pubblici e non quello degli enti locali. In via principale la Procura ha citato in giudizio per responsabilità il direttore in ragione della propria qualificazione professionale e, in via sussidiaria, il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione.

La difesa del dirigente

In via preliminare il dirigente evidenzia come la scelta del contratto della dirigenza degli enti locali sia corretta, in quanto il richiamo contenuto nello statuto ai contratti collettivi di lavoro per i “dirigenti delle aziende pubbliche locali” non deve intendersi letteralmente facendo riferimento ad un contratto collettivo inesistente, con la conseguenza che la scelta del contratto da applicare rientrerebbe nella discrezionalità riconosciuta all’Azienda. In merito alla compatibilità dell’incarico aggiuntivo, a dire della difesa, sarebbe legittimo in ragione del fatto che i dipendenti delle aziende speciali “non hanno lo status di pubblico dipendente ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, non essendo l’azienda speciale, ai sensi del successivo comma 2, una amministrazione pubblica” (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 1° febbraio 2011, n. 931). In ogni caso, ai fine di una eventuale quantificazione del danno erariale, essendo il servizio espletato prestato al di fuori dei compiti di ufficio, il medesimo andrebbe determinato sulla differenza tra quanto in ipotesi conferito all’esterno e quanto ricevuto quale remunerazione addizionale.

La conferma del danno erariale

Per il Collegio contabile ha ritenuto che la contestazione riguardante l’applicazione del contratto dei Dirigenti degli enti locali in luogo di quello statutariamente previsto per i Dirigenti dei servizi pubblici, non sia fondata. Infatti, dalla lettura dello Statuto emerge che il trattamento economico, normativo e previdenziale del Direttore generale “è regolato dai contratti collettivi di lavoro per i dirigenti delle aziende pubbliche locali”. Tale previsione statutaria, come ampiamente dimostrato dalle difese, non richiama in modo puntuale alcuno specifico CCNL, con la conseguenza che è stato lasciato al momento dell’attuazione di concretizzarla con l’individuazione di un CCNL da applicare per la stipula dei contratti individuali del Direttore generale dell’Azienda. Tuttavia, l’accettazione del contratto della dirigenza degli enti locali, considerata legittima, impone l’accoglimento della seconda contestazione della Procura in merito ai compensi aggiuntivi corrisposti per le consulenze del lavoro e fiscali. Infatti, le disposizioni contrattuali della dirigenza degli enti locali non possono riguardare esclusivamente la parte economica ma si estendono anche alla parte normativa. In tale cornice di riferimento, l’attuale art.60 del CCNL della Dirigenza degli enti locali 2016-2018 (sottoscritto il 17/12/2020), dal contenuto pressoché identico a quello del 2010, dispone che “il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell’art.24, comma 3 del d.lgs. n.165 del 2001, ha carattere di omnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell’ente”. D’altra parte, l’azienda speciale soggiace, comunque, a tutti i vincoli di finanza pubblica funzionali alle esigenze pubblicistiche di controllo, volte a garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’attività amministrativa.

In conclusione, in applicazione delle norme contrattuali, risulta evidente la illegittimità degli ulteriori incarichi conferiti in materia fiscale, tributaria e del lavoro.

In ragione della condotta dolosa il direttore risponde del danno erariale in via principale per tutti i compensi illecitamente percepiti, mentre in via sussidiaria ne rispondono il Presidente e il consiglio di amministrazione.

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