Imposta sul valore aggiunto

In tema di Iva, ai sensi dell’art. 6, c. 3, DPR 633/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, con la conseguenza che nel caso in cui i rapporti dare/avere siano stati definiti tra le parti mediante compensazione, la relativa fattura deve essere emessa alla data in cui, per effetto dell’accordo raggiunto dalle parti, si verifica l’estinzione del credito; il contribuente, in definitiva, è obbligato ad emettere fattura anche nel caso in cui il servizio non sia stato effettivamente pagato, ma sia stato compensato con il credito di un fornitore.

Corte di cassazione, sez. trib., sentenza del 30 giugno 2010, n. 15441

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