Il rispetto dei tempi medi di pagamento negli enti locali. Il MEF definisce il ruolo dei revisori e degli OIV

12 Aprile 2024
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Con una ulteriore circolare (la n.17 del 9 aprile 2024) il MEF precisa gli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti, soffermandosi in particolare sui compiti previsti dalla normativa per i revisori dei conti e quelli riservati agli Organismi Indipendenti o Nuclei di Valutazione.

Gli stanziamenti di cassa

Nel precisare la violazione dei principi di veridicità del bilancio e attendibilità un bilancio di previsione dove gli stanziamenti di cassa delle entrate di dubbia e difficile esazione sono quantificati come mera somma degli stanziamenti di competenza e dei residui attivi da riscuotere, non tenendo conto dei tempi effettivi di incasso che, in considerazione dell’esigibilità dei crediti, travalicano di norma l’esercizio finanziario. In altri termini, gli enti locali nella fase di formulazione degli di cassa devono tener conto dell’effettiva capacità dell’ente di pagare nel rispetto dei tempi di pagamento e assicurare a fine esercizio un fondo di cassa finale non negativo, in osservanza dell’art. 162 del Testo unico degli enti locali. Al fine di non incorrere in responsabilità erariali, gli uffici delle entrate dovranno avere cura nell’anticipare l’emissione di avvisi di accertamento e l’attività di recupero coattivo, senza attendere l’approssimarsi dei termini di prescrizione e decadenza stabiliti dalla legge.

Dal alto della spesa, le previsioni dei pagamenti devono tener conto degli effettivi tempi di esecuzione della spesa e del diritto dell’operatore economico al pagamento di quanto realizzato sulla base degli obblighi contrattuali concordati con l’ente locale. D’altra parte, stigmatizza il MEF, con l’introduzione del principio di competenza finanziaria potenziata, il criterio previsto dal nuovo ordinamento contabile in base al quale vengono registrati i fatti gestionali nella contabilità dell’ente, consente di avere una rappresentazione veritiera e corretta dei crediti e debiti e, di conseguenza, dell’adeguatezza dei flussi di cassa che si avranno a disposizione per il pagamento delle obbligazioni passive. In altri termini, l’imputazione degli impegni e degli accertamenti nell’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, con ciò imponendo l’adozione di cronoprogrammi di esigibilità in relazione a spese la cui scadenza è su esercizi successivi, e l’istituto del fondo crediti di dubbia esigibilità che, se correttamente calcolato, non consente la spendita di risorse che devono ancora realizzarsi.

Infine, ricordano i tecnici del MEF, come l’art.183, comma 8, del TUEL abbia imposto a tutti i responsabili dei servizi l’accertamento preventivo delle disponibilità di cassa per i relativi pagamenti, con obbligo della verifica, da effettuare al momento dell’adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa, o, preferibilmente, già nella fase della prenotazione di impegno, e non al momento dell’emissione del mandato, al fine di evitare lo sforamento dei tempi di pagamento.

Il sistema di misurazione della performance

L’art.4 bis del d.l. n.13 del 2023 ha introdotto, nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento da valutare, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento, per i dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e per i dirigenti apicali delle rispettive strutture. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dall’organo di revisione, mentre è demandato agli organismi/nuclei di valutazione il controllo sulla retribuzione di risultato la cui erogazione deve essere subordinata al rispetto dei tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione.

Il ruolo del Segretario comunale (o del direttore generale)

Particolare attenzione dovrà essere posta dal Segretario comunale (o dal direttore generale in caso di nomina di quest’ultimo) essendo loro demandato l’obbligo della mappatura dei processi inerenti al ciclo passivo della spesa e agli interventi che possono essere intrapresi per arrivare al pagamento delle fatture commerciali nei trenta giorni previsti. Inoltre, nell’ambito delle competenze affidate dal TUEL e dal CCNL 2016-2018 vi anche quella di sovraintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti/responsabili dei servizi di cui ne coordinano l’attività.

Le competenze dell’Organo di revisione

In via preliminare spetta all’Organo di revisione contabile nel riscontrare in tempo utile, gli indicatori relativi alla riduzione del debito commerciale residuo e al ritardo annuale dei pagamenti, entrambi riferiti all’esercizio precedente, affinché, in caso di mancato rispetto, entro il 28 febbraio dell’esercizio in cui sono state rilevate le condizioni che determinano l’obbligo di accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali, gli enti provvedano, con delibera di giunta, a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio l’accantonamento al predetto fondo, anche se l’ente dovesse trovarsi in esercizio provvisorio (art. 9, comma 2, lett. b), del d.l. n. 152 del 2021). Medesima verifica dovrà essere effettuata nel corso dell’anno in caso di variazioni al bilancio di previsione, in merito all’obbligatorio adeguamento dell’accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali alle percentuali previste dalla legge (dall’1% al 5% della spesa per acquisto di beni e servizi). L’Organo di revisione, infine, è chiamato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento assegnati ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture (verifica dell’inserimento nei contratto individuali degli obiettivi sul rispetto dei tempi medi di pagamento, verifica del pagamento della retribuzione di risultato non inferiore al 30% in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi).

Le competenze dell’OIV/Nucleo di valutazione

A dire dei tecnici del MEF, agli organismi/nuclei di valutazione, è demandato il ruolo attivo e propositivo di rappresentare, per iscritto, eventuali integrazioni/implementazioni nella sezione performance del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione – anche prevedendo la validazione della sezione stessa, affinché il rispetto dei tempi di pagamento sia obiettivo trasversale all’intera struttura organizzativa, assicurandosi del collegamento tra il valore assunto dal tempo medio di ritardo e la performance erogata ai dirigenti/responsabili dei servizi.

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