Il rimborso delle spese legali agli amministratori. Nuovo orientamento dei giudici contabili – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

Il d.l.78/2015 interveniva sul rimborso delle spese legali agli amministratori, fortemente voluto dall’ANCI, a fronte della consolidata giurisprudenza di legittimità che negava alla PA la possibilità del rimborso di tali spese, modificando di conseguenza l’art.86 comma 5 del TUEL che recita quanto segue:
Gli enti locali di cui all’articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione  o  di  emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato;
b) presenza di nesso causale  tra  funzioni  esercitate  e  fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave”.
Tuttavia, all’indomani delle modifiche operate dal legislatore, i giudici contabili (ex multis Corte dei conti, Sezione Lombardia, deliberazione 18/12/2015 n.470; Corte dei conti, Sezione Puglia, deliberazione 11/02/2016 n.33) fornivano le prime interpretazioni restrittive, a causa della ripetuta dizione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” precisando quanto segue:

  • L’aggregato di spesa da prendere in considerazione sono quelle di funzionamento, in quanto, da un lato, comprensivo delle spese afferenti al mandato degli amministratori ma, dall’altro lato, non così ampio da ricomprendere anche le uscite destinate a soddisfare le finalità pubbliche il cui perseguimento è demandato all’Amministrazione;
  • Questo aggregato interessa, infatti, tutte quelle voci di spesa destinate a garantire l’esistenza dell’apparato comunale e il suo funzionamento ed esclude invece quelle voci di spesa per loro natura destinate all’espletamento dei compiti di cui l’ente è intestatario, preordinati ad assicurare e contemperare gli interessi dei soggetti a cui l’azione pubblica è rivolta;
  • non sia consentita, sulla base del novellato art. 86, comma 5, primo periodo, l’introduzione o l’aumento della spesa per la voce in esame allorquando la stessa determinerebbe un innalzamento delle spese relative all’organizzazione e al funzionamento complessivamente sostenute dall’ente locale rispetto a quanto risulta nel rendiconto relativo al precedente esercizio, essendo invece possibili eventuali compensazioni interne.

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