Il rilascio delle garanzie fideiussorie ad associazioni sportive dilettantistiche. Le indicazioni dei magistrati contabili

A fronte del rilascio di garanzie fideiussorie l’ente ad associazioni sportive dilettantistiche, al fine dell’accesso al Credito Sportivo con tasso nullo, ha precisato come le stesse sono state rilasciate in coerenza con i presupposti di legge, del regolamento di contabilità, dell’avviso pubblico sulla gestione di attività sportive, senza avere mai avuto problemi in termini di mancato rimborso.

21 Luglio 2022
Modifica zoom
100%

A fronte del rilascio di garanzie fideiussorie l’ente ad associazioni sportive dilettantistiche, al fine dell’accesso al Credito Sportivo con tasso nullo, ha precisato come le stesse sono state rilasciate in coerenza con i presupposti di legge, del regolamento di contabilità, dell’avviso pubblico sulla gestione di attività sportive, senza avere mai avuto problemi in termini di mancato rimborso. La Corte dei conti del Veneto (deliberazione n.103/2022) ha fornito precise indicazioni all’ente locale.

I presupposti per il rilascio della fideiussione

A seguito dei chiarimenti richiesti dal magistrato istruttore sulla polizza fideiussoria rilasciata ad una associazione sportiva, ha precisato quanto segue:

  • il rilascio della fideiussione è stato tenuto presente in rapporto alla situazione debitoria nella verifica del rispetto dei limiti di indebitamento;
  • il debitore principale è in regola con i pagamenti e l’ente non è mai stato chiamato, nel tempo, ad assolvere – neanche parzialmente – alla garanzia in via secondaria;
  • il mutuo è stato contratto al fine di ricostruire la copertura della tribuna dello stadio comunale rimossa a causa del deterioramento delle strutture portanti e pertanto rientra nella casistica dell’art. 3, comma 18 della legge 350/2003 quale spesa di investimento;
  • con riferimento ai tre requisiti necessari per il rilascio della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 207, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 si specifica che: a) il progetto è stato approvato con deliberazione della di Giunta comunale e che, con deliberazione di Giunta, è stato rinnovato l’affidamento della gestione del campo di calcio all’Associazione Calcistica dilettantistica che regola la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale; b) la struttura realizzata è accessoria ad immobile di proprietà comunale; c) con deliberazione di Giunta si è provveduto ad approvazione di nuova convenzione con l’A.C.D. Calcio per la regolazione dei rapporti tra comune e associazione, a seguito della quale si è provveduto alla sottoscrizione della fideiussione; d) il mutuo concesso dall’Istituto di Credito Sportivo all’A.C.D., garantito dalla fideiussione, è a tasso zero, mentre la parte di interessi concernente il limite di cui al comma 1 dell’art. 204 del TUEL ammonta ad €. 226.837,86 a fronte di un limite di €. 862.302,71; e) il rilascio di garanzie fideiussorie è normato dal Regolamento di Contabilità approvato e successivamente modificato sempre con deliberazione Consiliare; e) la gestione dell’impianto è stata affidata al soggetto mutuatario con determinazione del responsabile del servizio educativo culturale socio assistenziale, a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico di selezione all’albo pretorio del Comune, e di valutazione dei progetti di gestione proposti da parte di apposita commissione.

Le precisazioni dei giudici contabili

Pur prendendo atto della corretta gestione per il rilascio delle fidejussioni ad una associazione sportiva dilettantistica, i magistrati contabili effettuano alcune precisazioni. In particolare, gli impianti sportivi, in base alla previsione dell’ultimo capoverso dell’art. 826 c.c., sono assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili e, come tali, sottoposti a vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 828 del Codice civile. Nel caso di specie, in sede di risposta istruttoria, l’Ente non ha tuttavia fornito indicazione di aver vincolato il debito residuo nell’avanzo di amministrazione, né si sono riscontrate voci compatibili con tale casistica nell’allegato A2), dedicato ai vincoli di legge o formalmente attribuiti dall’Ente, di cui agli schemi BDAP del rendiconto 2019.

Su tale aspetto il Collegio richiama l’attenzione dell’Ente sulla necessità che l’indisponibilità del debito residuo debba essere garantita tramite idoneo accantonamento nel risultato di amministrazione (art.62, co.6, D. lgs. n.118/2011).

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento