Il riconoscimento del debito fuori bilancio da ricapitalizzazione di una società pubblica è sottoposto a molteplici condizioni

Secondo quanto previsto dall’art. 194 comma 1 lett. c) del TUEL (d. lgs. n. 267/2000), il consiglio comunale può riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla ricapitalizzazione.

11 Marzo 2019
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E. Cuzzola

Secondo quanto previsto dall’art. 194 comma 1 lett. c) del TUEL (d. lgs. n. 267/2000), il consiglio comunale può riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla “ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali”.
Sul punto è intervenuta recentemente la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, con il parere n. 20/2019, nella quale è stato chiarito che tale possibilità è subordinata al riscontro di una serie di condizioni concomitanti:

  • il bilancio di previsione deve essere stato già approvato;
  • deve trattarsi di società di capitali;
  • la ricapitalizzazione deve avvenire nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali;
  • si sia in presenza di una società che eserciti un servizio pubblico locale;
  • si debba porre in essere una ricostituzione del capitale sociale per ripianamento per perdite di esercizio, pena la violazione del cd. “divieto di soccorso finanziario”;

il ripiano societario sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, che assicuri prospettive di recupero dell’equilibrio ex art. 14, comma 4, Testo Unico delle società partecipate (d. lgs. n. 175/2016): tale ultima disposizione, infatti, dispone che “Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.

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