Il recupero del disavanzo non applicato a seguito di successivi miglioramenti dei saldi contabili

21 Novembre 2022
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In caso di errore nell’evidenziare un disavanzo, non emerso negli esercizi precedenti, che sia eventualmente recuperato a seguito dei conti consuntivi successivi, può non essere applicato al bilancio di previsione in corso, ovvero non ripianato, al fine di evitare una possibile duplicazione del medesimo. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n.190/2022).

La domanda del Sindaco

Un Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili se sia possibile, in presenza di un maggiore disavanzo derivante da una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato (anno 2019) nel corso dell’anno (2022), non procedere all’applicazione del suddetto disavanzo al bilancio di previsione dell’esercizio in corso di gestione qualora il disavanzo medesimo risultasse ripianato con l’approvazione del rendiconto dell’anno immediatamente precedente (2021) rispetto a quello in corso di gestione (2022).

La risposta

Il Collegio contabile premette come, il principio contabile al paragrafo 9.2.28 dell’Allegato 4/2 dispone che <<Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l’intero importo all’esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall’applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti. È tardiva l’approvazione del rendiconto che non consente l’applicazione del disavanzo al bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato>> . A tal fine ricorda come, il disavanzo <<è ritenuto «assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l’intero importo all’esercizio in corso di gestione» […] rimanendo preclusa la possibilità di considerarlo un “nuovo” disavanzo, cui applicare il ripiano triennale>> (Corte cost., sentenza n. 246 del 2021).

La questione, quindi, posta dall’ente locale riguarda se sia necessario procedere all’applicazione dell’intero disavanzo (tardivamente emerso) all’esercizio in corso di gestione anche nell’eventualità in cui risulti che il medesimo sia stato medio tempore riassorbito.

In caso di miglioramento dei saldi contabili, il paragrafo 9.2.30 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 ha previsto che, il <<disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio>> stabilendo che <<Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell’esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto>>. In merito al miglioramento dei saldi, il paragrafo 9.2.26 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, prevede, a sua volta, che (indipendentemente dagli importi stanziati in bilancio) <<il disavanzo ripianato è pari alla riduzione del disavanzo rappresentato dalla lettera E dell’allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione rispetto a quello della lettera E del rendiconto dell’esercizio precedente. Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso>>.

Pertanto, secondo il Collegio contabile, in via astratta risulta possibile, applicando l’esposta regola d’imputazione del maggior recupero alle componenti in ordine cronologico di formazione, che il disavanzo, quand’anche non immediatamente applicato nell’esercizio successivo a quello in cui si è formato, venga comunque ad essere, per effetto della positiva evoluzione della gestione, parzialmente o totalmente ripianato negli esercizi successivi a quello di formazione.

Nel caso di specie, pertanto, si tratterebbe di verificare se, negli esercizi intermedi (2020 e 2021), sia stato realizzato un margine positivo (lett. E del risultato di amministrazione) di entità tale da coprire, oltre alle componenti negative di origine più risalente (ad esempio, quote del disavanzo da riaccertamento straordinario), anche quella formatasi nell’esercizio 2019 e accertata, solo tardivamente, a seguito della rideterminazione del risultato di amministrazione avvenuta nell’anno 2022. Se ciò dovesse realizzarsi, quindi, diviene oggettivamente ultronea l’applicazione della medesima componente negativa all’esercizio in corso di gestione, sia perché, il richiamato paragrafo 9.2.28 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 richiede che si tratti di disavanzo non soltanto <<non applicato al bilancio>>, ma anche <<non ripianato>>, sia perché il rinnovato stanziamento di quanto già recuperato costituirebbe, a tutti gli effetti, una duplicazione.

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