Il recupero dei crediti liquidati dalla corte dei conti: guida operativa per le pubbliche amministrazioni

Commentiamo le nuove linee guida relative al recupero dei crediti liquidati dalla corte dei conti pubblicate dalla Procura Regionale per la Lombardia della Corte stessa

19 Maggio 2025
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Premessa normativa: un obbligo per le PA

Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo giuridico di attivarsi per il recupero dei crediti liquidati dalla Corte dei conti a seguito di sentenze definitive. In base all’art. 214 del Codice di Giustizia Contabile (C.G.C.), è necessaria la designazione di un apposito ufficio responsabile della riscossione, nominato tramite decreto ministeriale (per le amministrazioni statali) o con provvedimento dell’organo di vertice (per gli enti locali e altri enti pubblici).

>> CONSULTA LE LINEE GUIDA DELLA Procura Regionale per la Lombardia della Corte dei Conti.

Gli articoli 4 e 5 del D.P.R. 260/1998 disciplinano le procedure contabili: devono essere individuate le modalità di iscrizione delle somme riscosse in bilancio, distinguendo tra amministrazioni centrali e altri enti. Le somme vanno riportate in apposite voci di entrata, rispettando la normativa contabile di riferimento.


Modalità di recupero del credito

Il recupero può avvenire:
in via amministrativa, con ritenute sullo stipendio o sul TFR;
in via giudiziaria, con esecuzione forzata;
con iscrizione a ruolo, nei limiti dell’efficacia di tale strumento.
L’amministrazione può scegliere anche più strumenti in parallelo, valutando importo, tempistiche e solvibilità del debitore. È possibile inoltre attivare piani di rateizzazione, previa approvazione della Procura.
Durante tutta la procedura, il responsabile deve tenere costantemente informato il Procuratore regionale: inizio delle operazioni, notifiche, ammontare del debito, modalità di riscossione. Al termine dell’anno finanziario, va trasmesso un dettagliato resoconto delle attività svolte.
Se il titolo è assistito da sequestro conservativo, si applicano specifiche norme processuali per la conversione in pignoramento. Inoltre, se il condannato è amministratore locale, può scattare la decadenza per incompatibilità, come previsto dal TUEL (D.lgs. 267/2000).
Tutta la documentazione deve essere trasmessa digitalmente tramite il portale DAeD della Corte dei conti. Solo in casi eccezionali è ammessa la PEC, previa comunicazione con l’ufficio competente.

Conclusioni: una responsabilità anche personale

Il mancato recupero dei crediti può configurare responsabilità dirigenziale, disciplinare e anche erariale. È quindi essenziale che ogni amministrazione pubblica adempia con rigore agli obblighi imposti, a tutela della legalità e della finanza pubblica.

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