Con il recente
decreto ministeriale 25 luglio 2023, pubblicato sulla G.U. n. 181 dello scorso 4 agosto, la Ragioneria Generale dello Stato ha
integrato l’Allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011, prevedendo, dopo il paragrafo 9.3, l’inserimento:
- del paragrafo 9.3.1, relativo al processo di bilancio degli Enti locali;
- del paragrafo 9.3.2, relativo al processo di bilancio degli Enti locali articolati in circoscrizioni o municipi;
- del paragrafo 9.3.3, relativo al processo di bilancio degli Enti locali di piccole dimensioni;
- del paragrafo 9.3.4, relativo al processo di bilancio degli Enti locali che hanno attribuito la gestione del proprio bilancio alle Unioni di Comuni;
- del paragrafo 9.3.5, relativo al processo di bilancio delle Province e delle Città metropolitane;
- del paragrafo 9.3.6, relativo al processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio.
In questa occasione ci occuperemo di illustrare brevemente il nuovo paragrafo 9.3.1, dedicato al processo di bilancio degli enti locali diversi da quelli considerati nei paragrafi successivi.
La prima novità è che detto processo deve essere avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l’invio ai responsabili dei servizi:
dell’atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall’organo esecutivo con l’assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto;
dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario.
Il c.d. bilancio tecnico è costituito da:
i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;
l’elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l’elenco dei capitoli anche per assessorati; i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP.
Il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell’ente, con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell’
art. 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell’organo esecutivo.
Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi sono inviati anche all’organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto.
Al fine di favorire la predisposizione delle previsioni di bilancio, il responsabile del servizio finanziario trasmette ai responsabili dei servizi anche le necessarie informazioni di natura contabile. Se nel corso dell’elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri di bilancio, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all’organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese. A tal fine il responsabile del servizio finanziario segnala i possibili interventi da adottare per riequilibrare il bilancio (ad esempio: aumento di imposte e tasse, potenziamento della lotta all’evasione, miglioramento della riscossione delle entrate, riduzione di spese non ricorrenti fornendone l’elenco con i relativi stanziamenti).
In assenza di indirizzi dell’organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell’ente.
Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticità derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all’organo esecutivo.
Sulla base del DUP, degli atti di indirizzo e della documentazione ricevuta, entro il 5 ottobre i responsabili dei servizi predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell’eventuale nota di aggiornamento al DUP (dati statistici, dati relativi alla modalità di gestione dei servizi – scadenze affidamenti, proroghe, nuovi appalti e/o convenzioni da stipulare e/o esternalizzazioni da effettuare – dati inerenti il personale e qualsiasi altro dato utile a rappresentare le caratteristiche dell’ente ed aggiornare eventualmente gli indirizzi programmatici).
Su richiesta del responsabile del servizio finanziario che ha rilevato squilibri di bilancio, ciascun responsabile dei diversi servizi individua altresì la spesa di propria competenza che può essere ridotta e i responsabili delle entrate propongono gli interventi necessari ad incrementare le entrate e la capacità di riscossione dell’ente. Si sottolinea il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi anche per l’elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa, al fine di evitare che nell’adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonchè la maturazione di interessi moratori. Un’adeguata previsione di cassa richiede l’impegno di tutti i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l’attuazione delle linee programmatiche.
L’assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre è da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità.
Entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo dell’organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario:
- verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell’art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio,
- determina il risultato di amministrazione presunto,
- predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati,
- trasmette all’organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell’organo di revisione).
Se nel corso di tali attività il responsabile del servizio finanziario riscontra che le previsioni non garantiscono il rispetto dell’equilibrio generale e/o degli equilibri parziali, ne dà tempestivamente notizia all’organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, al fine di ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione nel rispetto degli equilibri finanziari.
In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell’equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate.
L’organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l’assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto e, in attuazione dell’
art. 174 del TUEL, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all’organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno.
In tempo utile per consentire l’aggiornamento e l’approvazione dello schema di bilancio entro tale termine, l’organo esecutivo può chiedere al responsabile del servizio finanziario di effettuare ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali è richiesta la condivisione dei dirigenti competenti, applicando la regola del silenzio – assenso al fine del rispetto della tempistica prevista.
Il responsabile del servizio finanziario trasmette immediatamente il progetto di bilancio deliberato dall’organo esecutivo all’organo di revisione per il parere previsto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL; l’organo di revisione rende il proprio parere non oltre i quindici giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare.
Il segretario comunale, salvo diversa disposizione regolamentare, provvede tempestivamente alla trasmissione al Consiglio della relazione dell’organo di revisione, che riporta il parere sullo schema del bilancio di previsione.
Il processo di bilancio di competenza del consiglio è articolato in due momenti successivi:
a) il primo, dedicato all’esame dello schema di bilancio predisposto dalla giunta e della relazione dell’organo di revisione,
b) il secondo, dedicato all’approvazione del bilancio.
Entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, i componenti dell’organo consiliare e l’organo esecutivo possono presentare emendamenti allo schema di bilancio, anche sulla base delle indicazioni presenti nella relazione che riporta il parere dell’organo di revisione sul bilancio. Le proposte di emendamento devono riportare il parere del dirigente competente per materia, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione.
L’eventuale emendamento presentato dall’organo esecutivo per recepire le indicazioni della relazione dell’organo di revisione sul bilancio segue il procedimento previsto per gli emendamenti allo schema di bilancio.
In assenza di disciplina, i componenti dell’organo consiliare e l’organo esecutivo possono presentare gli emendamenti allo schema di bilancio entro i tre giorni lavorativi precedenti la discussione in consiglio.
In ogni caso, a seguito di variazioni del quadro normativo, nel corso del procedimento di approvazione di tali documenti, l’organo esecutivo presenta al consiglio emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l’eventuale nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.
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